La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37239/2017 si è pronunciata in merito alla validità o meno della notifica di un atto a persona diversa dal destinatario e identificata come convivente, nell'ipotesi in cui tale “convivenza si risolva in una presenza solo temporanea del soggetto, qualificatosi comunque quale familiare del destinatario dell'atto.
Martedi 12 Settembre 2017 |
Il caso: il Tribunale condannava M.R. per il reato di furto aggravato di energia elettrica; avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il condannato, personalmente, chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625 ter c.p.p., in quanto il processo si era celebrato in sua assenza senza che egli ne avesse avuto effettiva conoscenza.
In particolare, il ricorrente lamentava che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, a mezzo posta, con consegna della raccomandata nella sua residenza a persona, non indicata nominativamente, ma qualificata quale "familiare convivente figlio" mentre in realtà, come comprovato da un certificato di stato di famiglia, non vi era alcun figlio con lui convivente.
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per i seguenti motivi:
- l'identificazione del soggetto che riceve il plico postale contenente il decreto di citazione a giudizio non è requisito di validità dell'atto;
- la qualifica di soggetto convivente con il destinatario dell'atto si presume anche nell'ipotesi di presenza temporanea di un soggetto qualificatosi, in ogni caso, quale familiare dello stesso;
- in materia di notificazione all'imputato non detenuto, chiarisce la Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p.p., “per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purchè le stesse, per la qualifica declinata rappresentino una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato”.