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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. SCIOTTI Umberto Luigi - Consigliere -
Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.R., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/01/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;
lette le conclusioni del PG Delia Cardia, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 14 gennaio 2016, ha condannato M.R. per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, personalmente, chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625 ter c.p.p., in quanto il processo si era celebrato in sua assenza senza che egli ne avesse avuto effettiva conoscenza.
In particolare il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, a mezzo posta, con consegna della raccomandata nella sua residenza a persona, non indicata nominativamente, ma qualificata quale "familiare convivente figlio" mentre in realtà, come comprovato da un certificato di stato di famiglia, non vi era alcun figlio con lui convivente.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in quanto l'identificazione del ricevente l'atto non è adempimento necessario per la validità dell'atto e che lo stato di famiglia non è idoneo a superare l'attestazione della ricevuta di consegna della raccomandata in merito alla convivenza, anche temporanea, che è cosa diversa dalla comune residenza.
4. Risulta, infine, pervenuta memoria redatta nell'interesse del condannato con la quale, in replica della requisitoria del Procuratore Generale, s'insiste per l'accoglimento del ricorso. ...
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