Compravendita: per i difetti di conformità si applica la disciplina del Codice del Consumo

Compravendita: per i difetti di conformità si applica la disciplina del Codice del Consumo

Con la sentenza n. 13148 del 30 giugno 2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica rispetto al codice del consumo in materia di compravendita e ai termini ivi previsti entro cui denunciare i difetti di conformità.

Martedi 14 Luglio 2020

Il caso: A.S. e C.L.R. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale una concessionaria di autoveicoli, esponendo di aver acquistato un'autovettura usata dalla società convenuta che, subito dopo l'acquisto presentava gravi vizi occulti, regolarmente denunciati e non riparati; chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni consistiti nel rimborso delle spese sostenute per noleggiare un'auto sostitutiva e le somme spese per il ripristino del mezzo. nonchè i danni subiti per il disagio.

La società convenuta si costituiva e deduceva che il veicolo era perfettamente funzionante al momento della consegna e che il vizio era stato causato da un uso anomalo del mezzo, che aveva percorso un numero di chilometri superiore alla norma ed alla carente manutenzione.

Il Tribunale rigettava la domanda, e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d'Appello, che accertava principalmente che:

a) gli attori, che avevano acquistato l'autovettura in data 7 marzo 2006, non avevano provato che i vizi si fossero manifestati pochi giorni dopo la consegna ma solo nel giugno 2006, ovvero dopo tre mesi;

b) dall'1 al 14 settembre, l' autovettura aveva percorso oltre 54.000 Km, sì da considerare eccezionale l'utilizzo del mezzo;

c) l'auto, prima della vendita, era stata accuratamente controllata ed era risultata perfettamente funzionante, tanto che non aveva presentato problemi fino a giugno 2006.

C.L.R. ricorre in Cassazione, deducendo:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 132 e 135 del Codice del Consumo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito applicato alla fattispecie la normativa relativa al contratto di vendita e non il Codice del Consumo, con particolare riferimento all'art. 130 del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità;

- violazione dell'art. 132 del Codice del Consumo, che prevede una presunzione del difetto di conformità del bene, qualora i vizi si manifestino entro sei mesi dalla consegna mentre, nella specie, i vizi si sarebbero presentati tre mesi dopo la consegna, con conseguente inversione dell'onere della prova, in capo alla concessionaria, della loro insussistenza al momento della vendita.

Per la Suprema Corte i motivi di impugnazione sono fondati e sul punto osserva quanto segue:

1) l'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo";

2) l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che "le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del comsumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore";

3) esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale;

4) il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità;

5) si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.

Da tali premesse, discende il seguente principio di diritto: “Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicchè è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c."

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.13148/2020

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.11 secondi