Analisi dell'istituto dell'esdebitazione del consumatore nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa- differenze con l'esdebitazione concorsuale - ratio della norma- significato dell'appellativo legge salva suicidi - novità giurisprudenziali.
Lunedi 9 Dicembre 2024 |
È notizia di stampa di questi mesi quella di un ristoratore palermitano il quale, avendo nel corso dell’esercizio della propria attività commerciale accumulato debiti con l'Agenzia delle Entrate per quasi 200.000Euro, è ricorso ad una delle nuove procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ed è riuscito ad ottenere, dal Tribunale di Palermo, un provvedimento che ha di fatto riconosciuto l'impossibilità oggettiva di onorare i suoi debiti i quali, accertata la sussistenza di determinati requisiti, gli sono stati interamente cancellati.
Va innanzitutto premesso che l’istituto in questione si affianca, meglio, si aggiunge ed è ben distinto da quello già precedentemente esistente della esdebitazione, aggiornato ed attualmente disciplinato dall’art. 278 CCII (e ss.), il quale “.. consiste nella liberazione dai debiti .. comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” e si rivolge dunque all’imprenditore “maggiore”, soggetto alle procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.
Quello di cui trattiamo oggi è invece la c.d. “Esdebitazione del Consumatore”, introdotta all’art. 14-quaterdecies della L. 3/2012, suggestivamente definita all’epoca “legge salva suicidi” (con per certi versi inquietante enunciazione, ma ben esplicativa del periodo storico nell’ambito del quale la normativa è stata concepita), ora disciplinata dall’art. 283 CCII, che consente al debitore, persona fisica totalmente incapiente, di chiedere la liberazione da tutti i propri debiti e per il loro integrale ammontare, a prescindere -come accennato- dall'avvio di alcuna delle procedure di liquidazione pure previste dallo stesso Codice.
Art. 283 CCII: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”.
Primo requisito per poter accedere ai benefici dell’istituto, è quello di trovarsi in stato di “sovraindebitamento”, definito dall’art. 2 lett. c) del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Più nel dettaglio, lo stato di sovraindebitamento è la condizione di non poter offrire utilità di prospettiva futura, non godere in sostanza di alcuna proprietà (mobiliare e/o immobiliare) o reddito (ad es. uno stipendio, una rendita etc..), oppure goderne in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori.
Secondo ordine di requisiti, necessario a norma di legge, è quello di appartenere a una delle seguenti categorie di debitori: Consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati; Partite iva e piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui; Professionisti e altre categorie non fallibili, come gli enti no profit; Aziende agricole; Startup innovative. Terzo e fondamentale requisito, previsto dalla norma, è quello della meritevolezza, riassumibile nelle due condizione ostative previste dall’art. 283 CCII e, cioè, che il richiedente non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave, né deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto.
Tralasciando gli aspetti meramente tecnici della Procedura (consistenti nell’obbligo della presentazione della domanda tramite un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC); allegazione l'elenco dei creditori .. dichiarazioni redditi ..etc..; relazione particolareggiata dell'OCC .. etc..etc ..) appare qui utile soffermarsi sul requisito più rilevante previsto dalla norma e cioè, come detto, quello della meritevolezza.
“… la sussistenza della “meritevolezza” costituisce requisito imprescindibile per l’accesso ex art. 14 quaterdecies, L. 3/2012 all’esdebitazione del debitore incapiente, che richiede un vaglio ben più rigoroso che nelle altre procedure disciplinate da tale legge” (Tribunale di Modena, Sez. III civ., 02 marzo 2022)
Tra le più interessanti interpretazioni sulla meritevolezza che la giurisprudenza ha sin qui avuto modo di esplicitare, la prima che si vuole qui segnalare è quella del Tribunale di Bologna, il quale, trovandosi ad esaminare la domanda di esdebitazione proposta da due coniugi conviventi, entrambe lavoratori dipendenti, costituenti un nucleo familiare comprendente due figli minori ed una figlia maggiorenne disoccupata, privi di alcun patrimonio economicamente significativo, sia mobiliare (tranne che due automobili) che immobiliare, con decisione del 22 aprile 2022, ha ritenuto le auto impignorabili -rilevata la necessità d’utilizzo per esigenze lavorative e per la cura di figli minori- ed ha accolto l’istanza affermando il sostanziale principio che: “sussiste pure il requisito di meritevolezza in capo alla coppia di debitori, le cause del cui indebitamento sono riconducibili esclusivamente alla necessità di far fronte ad esigenze di vita, anche derivanti da più gravosi mutamenti della situazione familiare, connesse in particolare alla perdita dell’attività lavorativa”.
Particolarmente interessante l’indagine svolta, sempre sulla meritevolezza, dal Tribunale di La Spezia, qui con particolare riferimento alla assumibilità di debiti come le imposte.
Il caso trattato è quello del reclamo effettuato dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense nei confronti di un provvedimento di esdebitazione ottenuto da un Avvocato il quale, avendo dimostrato “.. di versare in condizione di sovraindebitamento causato dalla crisi della professione di avvocato e dal calo del lavoro, che lo aveva esposto a debiti maturati sia verso la Cassa previdenziale sia verso l’Erario” aveva ottenuto la rimessione dei debiti per oltre 170milaeuro (tra CPA ed Erario).
A sostegno del proprio gravame la Cassa di Previdenza aveva sostenuto che “- difetta nel caso di specie il requisito soggettivo richiesto dalla normativa di riferimento, coincidente con “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento” ”.
Con il rigetto del reclamo il Collegio ha al contrario stabilito che “… i debiti assunti dall’istante riguardano imposte e tasse e contributi previdenziali, per cui non può parlarsi di volontaria assunzione del debito, anche accedendo alla tesi che il dolo consista nella consapevole assunzione del debito con la volontà di non adempierlo alla scadenza, facendo riferimento al momento genetico del sorgere del debito”.
Esaustivamente esplicativo infine un recentissimo provvedimento del Tribunale di Oristano il quale, con decreto 29 luglio 2024, ha in motivazione efficacemente illustrato i due “fondamentali” dell’istituto in questione e, cioè, la ratio e la meritevolezza.
Quanto alla ratio, i Giudici oristanesi (così implicitamente spiegando l'appellativo di salva suicidi assegnato alla normativa) hanno affermato:
che nell’istituto di esdebitazione del consumatore “viene meno … l’elemento della concorsualità, proprio, invece, di tutti gli altri istituti del nuovo CCII, cioè l’elemento della tutela del ceto creditorio, innanzitutto nell’ottica della par condicio”;
che “L’istituto è incentrato sul c.d. fresh start o second chance, inteso come nuova occasione di reinserimento nel tessuto economico, una volta eliminato il peso dei debiti pregressi, con il connesso incentivo alla produzione di redditi mediante lo sfruttamento delle capacità dell’individuo meritevole, ma sfortunato, qui attraverso l’individuazione di nuove occasioni di lavoro produttivo”;
ed ancora che “Risultano centrali, quindi, l’integrale sacrificio richiesto ai creditori e (quindi) la ricerca in primis del recupero delle condizioni per un tenore di vita più sereno in capo alla persona fisica sovraindebitata, scopo prioritario, mitigato dall’impegno a mettere a disposizione dei creditori, entro un lasso di tempo ragionevole, le eventuali utilità sopravvenute, che però superino nell’ammontare, in misura percepibile, quanto necessario alle esigenze di vita serena e dignitosa in capo alla persona”. Quanto alla meritevolezza, invece, il Tribunale di Oristano si è così pronunciato: “.. la situazione di sovraindebitamento” della richiedente “si è generata per circostanze non riconducibili a comportamenti dolosi o imprudenti dell’instante bensì a causa delle difficoltà familiari, lavorative e di salute, alle quali non è riuscita più a far fronte (riduzione delle ore lavorative presso la società nella quale la stessa lavorava, motivi di salute che l’hanno costretta a licenziarsi, crisi post pandemica durante l’esercizio dell’attività imprenditoriale, accumulo di debiti per finanziamenti)”.
Volendo qui riportare gli highlights della esposizione, mi soffermerei sui tre più interessanti principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza:
- il primo è che la perdita del lavoro viene ritenuta causa sufficiente a motivare un cambio delle aspettative e delle possibilità economiche del debitore, tanto da renderlo meritevole di fronte al mancato pagamento del debito allorché, per dirla con le parole del Tribunale di Oristano, le cause dell’indebitamento siano da attribuirsi “alla necessità di far fronte alle esigenze dell’attività d’impresa e alla soddisfazione dei bisogni primari della famiglia, intesi come il diritto alla salute, al sostentamento suo e della famiglia”;
- il secondo è che i beni mobili possono essere considerati impignorabili e non costituire patrimonio, se se ne riveli l’utilizzo per esigenze lavorative e per la cura di figli minori;
- il terzo è che debitore può essere riconosciuto meritevole di esdebitazione anche in caso di debiti erariali, in quanto l’indagine di meritevolezza deve riguardare solo i debiti “assumibili” e non le imposte.
Quello che risulta insomma, a sommesso parere di chi scrive, è un quadro alquanto inedito: quello cioè di un legislatore, una volta tanto empatico (forse, in questo caso, “a sua insaputa” e comunque significativamente aiutato dall’imprescindibile attività interpretativa della Magistratura), oltreché eccezionalmente e stranamente connesso alla vita reale.