Con l’ordinanza n. 14402/2020, pubblicata l’8 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla validità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec con il file allegato con firma digitale in formato PADES (estensione .pdf) anziché in formato CADES (estensione .p7m).
Lunedi 13 Luglio 2020 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso promosso da una società contribuente avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a questa notificata dall’amministrazione finanziaria sulla scorta di una serie di cartelle di pagamento notificate a mezzo pec.
La decisione di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici di appello la notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria era nulla in quanto il file contenente le suddette cartelle aveva un'estensione "pdf" anziché "p7m". Solo quest'ultima estensione, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale, era in grado di garantire l'integrità del documento trasmesso, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto. La vertenza veniva, pertanto, sottoposto all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate, la quale deduceva, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui era stato ritenuto che la cartella formato "pdf" (c.d. formato pades) non fosse equipollente al formato "p7m" (c.d. formato cades), avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che le firme digitali del tipo cades e del tipo pades sono equivalenti e, pertanto, entrambe ammissibili.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto regolare la notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento propedeutiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dalla società contribuente, ribadendo l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 10266/2018), che ha escluso la sussistenza di un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si' che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, anche con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, nella dottrina e nella prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf".