Con la sentenza n. 5157/2025, pubblicata il 27 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’individuazione dei soggetti legittimati ad impugnare il provvedimento di omologazione del piano del consumatore.
Mercoledi 5 Marzo 2025 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, un debitore proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il Tribunale, in composizione monocratica, aveva negato l’omologazione del piano del consumatore dallo stesso presentato.
All’esito del gravame, il Tribunale, in composizione collegiale, dava ragione al debitore ed accoglieva il reclamo, con conseguente omologazione del piano.
Avverso l’ordinanza collegiale veniva proposto ricorso per cassazione da parte di una società creditrice del consumatore, alla quale era stata regolarmente comunicata la presentazione del piano e che volontariamente non si era costituita nel procedimento di primo grado.
Con un unico motivo, la ricorrente deduceva la violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità del giudizio relativo al reclamo previsto dall’art. 12, comma 2, (richiamato dall’art. 12 bis, comma 5) della l. n. 3/2012 e dell’ordinanza impugnata.
Sosteneva che, nel caso in cui un debitore depositi la domanda di omologazione del piano del consumatore, tutti i creditori sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, in quanto la decisione potrebbe produrre degli effetti pregiudizievoli nei loro confronti.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha osservato che:
il decreto con il quale il Tribunale accoglie o nega l’omologazione del piano del consumatore è impugnabile, come previsto dall’art. 739 c.p.c., con il reclamo al tribunale o entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione/notificazione in forma integrale o, in mancanza, nel più lungo termine previsto dall’art. 327 c.p.c.;
l’art. 739 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo indiretto operato dall’art. 12 bis legge n. 3/2011, utilizza il verbo “proporre” nella forma riflessiva (“… si può proporre …”) e dunque non precisa a chi competa la legittimazione all’impugnazione del decreto camerale né a chi il relativo ricorso deve essere necessariamente notificato;
come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte;
nel giudizio di reclamo instaurato dal debitore sovraindebitato avverso il diniego dell’omologa del piano del consumatore dallo stesso proposto, così come in quello introdotto dal creditore (ove già opponente) nei confronti del decreto di omologazione del piano proposto dal debitore, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale.
In definitiva, gli Ermellini hanno affermato i seguenti principi di diritto :
1. “il decreto che abbia pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta”;
2. “nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale”.
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