Caduta su scalinata pubblica: la disattenzione del pedone non esclude la responsabilità del Comune

Cassazione: ordinanza n. 19296 del 11/06/2026.
Caduta su scalinata pubblica: la disattenzione del pedone non esclude la responsabilità del Comune

Danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.: la Cassazione conferma che la responsabilità del custode ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito o dalla colpa del danneggiato. Non è sufficiente, per il Comune ricorrente, invocare genericamente la visibilità del pericolo senza specificare in cosa sia consistita l'imprudenza del pedone

Martedi 16 Giugno 2026

Premessa

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c., chiarendo sul piano operativo che la generica allegazione della visibilità del pericolo o della disattenzione del danneggiato non è sufficiente a integrare il caso fortuito né a dimostrare la colpa concorrente del leso. Chi intende liberarsi dalla responsabilità deve indicare specificamente e provare in cosa sia consistita la condotta imprudente del danneggiato.

La decisione segnala inoltre, incidentalmente, che la lettura della responsabilità ex art. 2051 c.c. come colpa presunta — anziché come responsabilità oggettiva — è ormai superata dalla giurisprudenza di legittimità.

Il caso

Tizio percorreva la scalinata Maresca nel Comune di San Giovanni Rotondo quando cadeva a terra a causa di un gradino dissestato, riportando lesioni personali. Convenuto in giudizio, il Comune veniva condannato al risarcimento del danno sia in primo grado che in appello: il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Bari confermava integralmente la sentenza, ritenendo provati la relazione di custodia e il nesso causale tra il gradino deteriorato e la caduta, e accertando in fatto l'assenza di imprudenza da parte del pedone.

Il Comune ricorreva quindi in Cassazione affidandosi a tre motivi.

I motivi del ricorso

  • Violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.: il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere irrilevante la disattenzione dell'utente della strada, anche ai fini della graduazione della responsabilità; la condotta del danneggiato avrebbe potuto integrare il caso fortuito, atteso che le condizioni del gradino erano asseritamente visibili.
  • Violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.: la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare la disattenzione del danneggiato, con doglianza però formulata in modo generico, senza specificare in cosa fosse consistita tale condotta.
  • Violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione apparente, anche in relazione alle risultanze peritali: il Comune deduceva che dalla documentazione medica emergevano elementi idonei a inficiare il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati.

La decisione della Cassazione

La Corte rigetta tutti e tre i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.

Quanto al primo e al secondo motivo, la Cassazione ribadisce il quadro teorico consolidato: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, fondata unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza alcuna presunzione di colpa del custode. Essa può essere esclusa solo:

  • dalla prova del caso fortuito (fatto giuridico), senza intermediazione di elementi soggettivi;
  • dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato — caratterizzata da colpa ex art. 1227 c.c. — o di un terzo, quest'ultima contraddistinta dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità dell'evento.

Nella specie, sia la relazione di custodia sia il nesso causale erano pacifici. Era quindi onere del Comune dimostrare il caso fortuito o la colpa del danneggiato. Su quest'ultimo punto, la Corte d'appello aveva già accertato in fatto che Tizio non aveva tenuto alcuna condotta incauta o imprudente.

Il ricorrente, di contro, si era limitato ad affermazioni del tutto generiche sulle «condizioni di visibilità emerse nel corso dell'istruttoria», senza indicare specificamente gli elementi di fatto dai quali ricavare l'imprudenza del pedone, come invece imposto dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

La Cassazione coglie altresì l'occasione per segnalare che la sentenza d'appello, pur pervenendo a un esito corretto, risultava fondata su un orientamento ormai superato — quello che legge la responsabilità per cose in custodia come responsabilità da colpa presunta anziché come responsabilità oggettiva sul modello del praestare custodiam — ma ciò non inficia la logicità dell'iter motivazionale seguito, che risultava comunque privo di affermazioni inconciliabili.

Sul terzo motivo, la Corte esclude sia il vizio di motivazione apparente — la Corte territoriale aveva esaminato il fatto nella sua interezza, incluse le risultanze della c.t.u. e la cartella clinica — sia l'obbligo del giudice di confutare ogni singola argomentazione della parte, una volta raggiunta la prova del fatto.

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi