Cose in custodia: la percezione del pericolo e l’interruzione del nesso causale

Avv. Paolo Calabretta.
Cose in custodia: la percezione del pericolo e l’interruzione del nesso causale

La sentenza n. 421/2026 – RG n. 181/2022 del Tribunale di Viterbo del 27 maggio 2026 offre l’occasione per riflettere su uno dei temi più significativi emersi nell’evoluzione della responsabilità da cose in custodia: il ruolo assunto dalla condotta del danneggiato all’interno dell’accertamento causale e, in particolare, la rilevanza della consapevole percezione del pericolo quale elemento idoneo a escludere la responsabilità del custode.

Giovedi 25 Giugno 2026

IL CASO.

La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una cittadina che, attraversando una strada del centro abitato di Viterbo, cadeva a causa di alcuni dossi provocati dall’apparato radicale degli alberi presenti lungo il margine della carreggiata. L’attrice invocava la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c., sostenendo che il dissesto del manto stradale costituisse la causa esclusiva dell’evento lesivo.

Pur riconoscendo l’effettiva esistenza di una situazione di degrado della sede stradale, documentata dalle fotografie versate in atti e caratterizzata da vistose crepe dell’asfalto e dossi, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la condotta della danneggiata avesse assunto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

L’aspetto di maggiore interesse della decisione risiede proprio nella valorizzazione della consapevolezza del rischio da parte della stessa attrice. Dalla ricostruzione dei fatti emerge infatti che la signora aveva immediatamente percepito le condizioni di pericolo della zona. Nello stesso atto introduttivo ella aveva dichiarato di essersi accorta che le strisce pedonali risultavano interessate da evidenti deformazioni del manto stradale e di avere deliberatamente scelto un diverso punto di attraversamento nel tentativo di evitare i dossi maggiormente visibili.

Tale circostanza, lungi dal costituire una prova della diligenza della danneggiata, viene letta dal giudice come elemento decisivo per affermare l’esatto contrario. La scelta di modificare il percorso dimostra infatti che il pericolo non era occulto, imprevedibile o insidioso, bensì perfettamente percepibile da un utente medio della strada.

La motivazione si colloca nel solco del più recente orientamento della Corte di cassazione, richiamato diffusamente nella pronuncia, secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c., pur avendo natura oggettiva, non prescinde dalla verifica del comportamento del danneggiato sotto il profilo causale. In tale prospettiva, il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. impone a ciascun consociato un dovere di ragionevole cautela nell’interazione con le cose potenzialmente pericolose.

Ne deriva che quanto più una situazione di rischio sia prevedibile e superabile mediante l’adozione delle ordinarie cautele, tanto maggiore sarà l’incidenza causale del comportamento imprudente del soggetto leso. In casi estremi, la condotta del danneggiato può addirittura assumere efficacia esclusiva nella produzione dell’evento, determinando l’interruzione del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.

È proprio tale approdo interpretativo che il Tribunale di Viterbo fa proprio. Secondo il giudice, la circostanza che la danneggiata avesse piena contezza dello stato dei luoghi imponeva un livello di attenzione particolarmente elevato. Una volta percepita la presenza dei dossi e delle deformazioni dell’asfalto, ella era tenuta ad adottare ogni cautela necessaria per evitare il rischio già individuato.

La prevedibilità del pericolo assume dunque una funzione centrale nell’argomentazione della sentenza.

Per il Tribunale, l’infortunio si è verificato nonostante la previa percezione del rischio e ciò consente di attribuire alla disattenzione della danneggiata un ruolo autonomo e determinante nella genesi dell’evento.

La decisione in commento appare pertanto significativa perché conferma una tendenza ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità: la progressiva centralità dell’elemento causale e del comportamento del danneggiato nell’ambito della responsabilità da cose in custodia.

In questa prospettiva, il caso deciso dal Tribunale di Viterbo rappresenta un’applicazione del principio secondo cui la conoscenza del rischio non costituisce soltanto un elemento rilevante ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., ma può addirittura trasformarsi in un fattore causale esclusivo, idoneo ad escludere integralmente la responsabilità del custode. La percezione del pericolo, da semplice circostanza fattuale, diviene così il fulcro dell’intera ricostruzione causale e il fondamento del rigetto della pretesa risarcitoria.

Allegato:

Tribunale Viterbo sentenza 27 maggio 2026


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