Con la sentenza n. 24639/2021, pubblicata il 13 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla sussistenza o meno del diritto del cointestatario di un buono postale fruttifero con pari facoltà di rimborso ad ottenere dalle Poste Italiane, alla morte dell’altro cointestatario, l’intera somma portata dal titolo.
Venerdi 17 Settembre 2021 |
La problematica affrontata dai giudici di Piazza Cavour è ad oggi ancora controversa e spesso le Poste Italiane al momento del decesso di uno dei cointestatari dei buoni postali con pari facoltà di rimborso, si rifiutano di procedere al rimborso dei buoni in favore dei cointestatari superstiti se questi ultimi non esibiscano la dichiarazione di successione e la quietanza degli altri aventi diritto.
IL CASO: la cointestataria di un buono postale fruttifero con pari facoltà di rimborso citava in giudizio le Poste Italiane, che si erano rifiutate di procedere al rimborso dell’intero importo del suddetto buono per l’intervenuto decesso dell’altro cointestatario, chiedendo al Giudice di Pace, in via principale, la condanna dell’ente convenuto al rimborso dell’intera somma portata dal buono e in subordine la condanna al rimborso della quota del 50% dell’importo totale.
Le Poste si difendevano sostenendo che il pagamento del buono era subordinato all’esibizione della quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, come prescritto dall’articolo 187 del D.P.R. n. 256 del 1989.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda subordinata riconoscendo, quindi, all’attrice il diritto al rimborso della sola quota del 50%.
Di diverso avviso il Tribunale il quale chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dall’originaria attrice lo accoglieva condannando le Poste al rimborso del 100% del buono postale fruttifero, importo calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino all’effettivo rimborso, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda fino al saldo effettivo.
Tra le varie motivazioni della decisione, il Tribunale evidenziava che la clausola “pari facoltà di rimborso” contenuto sul buono postale, che legittimava l’attrice, quando era in vita il cointestatario del buono, ad ottenere la liquidazione separatamente senza la presenza di quest’ultimo, sussiste anche dopo la morte del cointestario in quanto in caso contrario si dovrebbe ritenere ingiustamente estinta la "pari facoltà" al momento della sostituzione al concreditore defunto dei suoi eredi".
Secondo il giudice del Tribunale la clausola, che "attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo", rappresenta un'obbligazione contrattuale assunta da Poste, che non può essere disattesa. L'eventuale lesione dei diritti successori degli eredi del cointestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore, essendo questione interna al rapporto tra coeredi.
Le Poste, ritenendo errata la decisione del giudice di merito ricorrevano in Cassazione.
LA DECISIONE: La decisione del Tribunale è stata confermata dai giudici della Corte di Cassazione i quali hanno ritenuto illegittimo il rifiuto delle Poste Italiane al rimborso in favore del cointestatario dell’intera somma portata dal buono e nel rigettare il ricorso hanno affermato il seguente principio di diritto: "In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento".
Secondo gli Ermellini:
- i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso "a vista". Pertanto, quando previsto per i libretti di deposito, nel caso della presenza della clausola "pari facoltà di rimborso", non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi. Anzi, la tesi sostenuta dalle Poste Italiane, secondo la quale, nel caso di clausola "pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano.
- è irrilevante la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario al quale l’articolo 187 del D.P.R. 256/2019, secondo quando sostenuto dalle Poste Italiane, sarebbe strumentale. Infatti, i coeredi, una volta venuti a conoscenza dell’esistenza di buoni postali intestati anche ai propri danti causa possono agire davanti al giudice ordinario nei confronti del coerede a tutela dei propri interessi.
Cassazione civile sentenza n.24639 2021