La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33933 si pronuncia in merito alla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia pue avendo la persona offesa fatto ritorno in più occasioni nella casa coniugale, riprendendo la convivenza con il marito.
Lunedi 20 Settembre 2021 |
Il caso: La Corte di appello di Messina confermava la condanna di Tizio alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia, in danno della moglie, e per il reato di violenza privata, episodio, questo, coevo, alle lesioni, quando l'imputato si impossessava del telefono cellulare e dei documenti di identita' della moglie per impedirle di chiamare le forze dell'ordine e lasciare l'abitazione dalla quale la donna voleva allontanarsi.
L'imputato ricorre in Cassazione, lamentando, in particolare, l' insussistenza dell'abitualita' delle condotte maltrattanti, tanto e' vero che la parte offesa, pur allontanandosi piu' volte dal comune domicilio, vi aveva fatto rientro, riprendendo la convivenza con l'imputato.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: in merito al reato de quo la Corte ne chiarisce caratteri e presupposti:
a) il concetto di maltrattamenti, pure non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in piu' atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrita', della liberta', dell'onore, del decoro del soggetto passivo o piu' semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignita' della vittima;
b) il legislatore penale ha inteso attribuire particolare disvalore alla reiterata aggressione all'altrui personalita', assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrita' fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalita' della vittima e su valori fondamentali propri della dignita' e della condizione umana;
c) d'altro canto, non e' necessario, ai fini della sussistenza del reato, un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto, giacche' e' ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalita' nei rapporti di convivenza o familiari poiche' l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi offensivi non fa venir meno l'esistenza del delitto, venendo escluso l'elemento oggettivo del reato solo qualora, dal quadro probatorio, emerga la episodicita' ed occasionalita' degli atti di maltrattamento.