Il sequestro conservativo in corso di causa

Il sequestro conservativo in corso di causa

Il sequestro conservativo costituisce uno strumento diretto a garantire un'efficace tutela al titolare di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro (o una certa quantità di cose fungibili) contro il pericolo di una futura insolvenza del debitore causato da atti di disposizione del suo patrimonio.

Lunedi 20 Settembre 2021

Ha pertanto natura di provvedimento cautelare tipico, assoggettato alla regolamentazione procedurale stabilita dagli artt. 669bis ss. cod. proc. civ. e richiede, quale presupposto indefettibile per la sua emanazione, la sussistenza di due requisiti concorrenti, definiti, in ossequio alla tradizione romanistica, fumus boni juris e periculum in mora, e specificamente tipizzati dall’art. 671 cod. proc. civ.

In particolare - come noto - la delibazione sul fumus boni juris si concreta in un accertamento delibativo del diritto o del credito fatto valere, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, valutata sotto un profilo di mera verosimiglianza alla stregua della documentazione allegata e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria attività istruttoria propria del procedimento in questione, mentre l’indagine sul periculum porta a valutare, secondo la testuale formulazione dell’art. 671 cod. proc. civ., il ‹‹fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito››.

Orbene, con riferimento alla sussistenza del requisito del fumus boni juris necessario per l’ottenimento del sequestro conservativo, risulta essere sufficiente l’accertamento, mediante un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non essendo, dunque, necessario che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo semplicemente sufficiente che sia attuale, e non meramente ipotetico ed eventuale (cfr. Cass., 29.12.1988, n. 7092; Cass., 11.3.1987, n. 2523; Trib. S. Maria Capua Vetere, 22.2.2003; Trib. Genova, 11.1.1994; Trib. Palermo, 11.9.1992).

Passando, poi, alla delibazione del secondo elemento innanzi indicato, muovendo dal plausibile intento di circoscrivere la portata applicativa di un istituto che, determinando lo spossessamento anticipato di beni, si profila assai gravoso per il debitore, un consolidato orientamento della Suprema Corte, nell’esegesi del dato normativo citato, ha precisato che il timore di perdere la garanzia del credito deve essere fondato, ovvero non originato da apprezzamenti personali ed astratti del creditore (Cass. 15.9.1970 n. 1448), bensì giustificato da dati obiettivamente sintomatici di un pericolo reale (così, ex plurimis, Cass. 8 agosto 1962 n. 2514).

In particolare, l'esistenza di un periculum in mora può essere desunta da una valutazione, in via alternativa (cfr. Cass., 26.2.1998, n. 2139), di elementi di duplice natura: obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, e subiettivi, evincibili dal comportamento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass., 13.2.2002, n. 2081), tale da rendere verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio (ancorché non in atto: Cass., 9.2.1990, n. 902) o comunque manifesta l’intenzione di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (cfr. Cass., 9.1.1987 n. 69; Cass., 20.4.1982, n. 2459).

Dal primo punto di vista, la consistenza va intesa anche in senso qualitativo, assumendo rilievo, ad esempio, la presenza nel patrimonio di beni facilmente occultabili (cfr. App. Milano, 24.3.1978), e va valutata rispetto a tutte le attività del debitore, con particolare riguardo a quelle suscettibili di produrre reddito (Cass., 12.11.1969, n. 3690).

Sotto il secondo profilo, invece, vanno considerate tutte quelle condotte che siano espressione, in modo non equivoco, del proposito di ridurre il patrimonio per sottrarsi alle proprie obbligazioni (cfr. Cass., 10.11.1986, n. 5541): tra queste possono ricomprendersi il pericolo di fuga, l’occultamento di attività, la sottrazione di garanzie reali (cfr. Cass., 31.1.1955, n. 248).

L’obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva, poi, in quanto sopravvenuta e va pertanto verificata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell’obbligazione (cfr., in proposito, Cass. 16.8.1988, n. 4955; Cass., 27.5.1982, n. 3235): per le obbligazioni di matrice contrattuale, l’accertamento sul pericolo dell’insolvenza del debitore deve assumere come parametro di riferimento il sopravvenire di fatti nuovi che provochino il venir meno delle garanzie patrimoniali sulle quali il creditore poteva fare affidamento e quindi compromettere il soddisfacimento del credito, mentre la precaria situazione economica dell’obbligato, preesistente al contratto ed implicitamente accettata dal creditore, non può giustificare la concessione della misura cautelare (cfr. Cass., 6.5.1998, n. 4542; Cass.,10.2.1979, n. 920; Cass., 7.3.1964, n. 491).

Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso sottoposto alla propria attenzione,  il Tribunale di Napoli Nord, quanto alla sussistenza del periculum in mora, ha correttamente ritenuto che incombesse su parte ricorrente dimostrare la sua sussistenza ovvero l’esistenza di un pericolo concreto che il patrimonio del debitore, nelle more del già pendente giudizio di merito, potesse non essere più sufficiente a soddisfare la funzione di garanzia generica assegnatagli dall’art. 2740 cc.

A tal proposito, la società ricorrente invece si era limitata a identificare tale requisito nella sussistenza di talune condizioni quali:

  1. la noncuranza mostrata dalla debitrice a fronte dei solleciti di pagamento  effettuati dalla creditrice, circostanza che invero non appariva sussistente; al riguardo nella realtà dei fatti, a fronte delle richieste avanzate dalla ricorrente, l’atteggiamento assunto dalla resistente era da inquadrarsi verosimilmente, a ben vedere, in un rifiuto ad adempiere, il quale non può dirsi legittimante ex se la concessione dell’invocata tutela reale (cfr. cass. civ. sent. N.5691/1984; cass. civ. sent. N.4906/1988; cass civ.sent. n.2081/2002);

  2. il notevole importo da recuperarsi che rischiava di compromettere l’attività di essa istante, circostanza invero non dirimente ove non ancorata ad ulteriori indici di insolvibilità della resistente;

  3. la consistenza del capitale sociale della debitrice il quale appariva inadeguato a garantire l’obbligazione in parola e nel patrimonio netto della stessa resistente che aveva subito negli anni notevoli fluttuazioni anche in senso negativo, circostanze che apparivano, da un lato, non essere ancorate ad alcun elemento probatorio e documentale e, dall’altro, per come era dato evincersi dalla documentazione puntualmente prodotta dalla resistente, non essere sussistenti, stante peraltro l’allegazione dell’ultimo bilancio da parte della resistente.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che non sussistevano, sulla scorta della lettura degli atti ovvero delle prospettazioni di parte ricorrente, attività poste in essere da parte resistente prodromiche e volte al trasferimento a terzi dei beni mobili e/o immobili nella disponibilità della stessa.

A parere del giudicante, dunque, la ricorrente aveva fatto riferimento nel ricorso introduttivo a mere prospettazioni e ad argomenti riconducibili più verosimilmente a un timore soggettivo e riconducibili a circostanze e prospettazioni che, allo stato, non apparivano supportate da elementi concreti e pertanto da ritenersi inidonee, per come prospettate, ad integrare il requisito del “fondato timore di perdere la garanzia del credito”.

E invero, parte ricorrente non aveva fornito, a supporto dell’istanza cautelare de quo, alcun elemento probatorio, neppure di natura indiziaria, a sostegno di tali affermazioni, né di carattere oggettivo e dunque attinente alla entità e consistenza del patrimonio del debitore e più in generale alla sua sopravvenuta incapacità patrimoniale in rapporto all’ammontare del credito (ad es, protesti cambiari o di assegni, altri gravami a suo carico quali ipoteche, pignoramenti, sequestri, ovvero emissione di titoli esecutivi di condanna al pagamento emessi nei suoi confronti, etc.), né di carattere soggettivo ovvero consistenti in comportamenti concludenti della debitrice società che lascino presumere che essa ponga in essere atti dispositivi del patrimonio al fine di sottrarlo ad eventuali future azioni esecutive dei creditori determinando una sopravvenuta inadeguatezza patrimoniale rispetto al momento in cui è sorto il credito (vedi Cass. 06.5.1998 n. 4542).

Mette conto evidenziare inoltre che parte resistente aveva allegato in atti l’ultimo bilancio riconducibile all’anno 2020 dal quale emergeva, ad esempio, la sussistenza di crediti vantati dalla stessa resistente per importi di gran lunga superiori a quelli vantati dalla odierna ricorrente, circostanze che, allo stato, non consentivano di ritenere sussistente in concreto dubbi di solvibilità del resistente.



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