E' online il nuovo servizio Inps per il calcolo del riscatto della laurea ai fini pensionistici

E' online il nuovo servizio Inps per il calcolo del riscatto della laurea ai fini pensionistici

L'Istituto di previdenza, con il messaggio n. 3080 del 13.09.2021, ha reso noto di aver ha messo a disposizione, sul proprio sito istituzionale, www.inps.it, un simulatore con il quale è possibile, in forma anonima, procedere ad un calcolo approssimativo del riscatto del periodo di laurea, ai fini pensionistici, accessibile sia con dispositivi mobili che fissi. 

Martedi 21 Settembre 2021

Qualora, invece, l'utente voglia accedere autenticandosi a mezzo SPID, CIE e CNS, la simulazione sarà guidata attraverso i dati dello stesso presenti nell'archivio Inps (periodi lavorativi, contribuzione versata, etc). Allo stato attuale, la simulazione del calcolo, è disponibile solo per gli utenti inoccupati (1) e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione, cioè che hanno sia gli anni oggetto di riscatto che il periodo lavorativo collocato dopo il 1995 (2).

Nei mesi a venire, sarà rilasciata una versione completa del servizio che ingloberà anche il calcolo del riscatto con il criterio della riserva matamatica, con periodi lavorativi e/o da riscatti precedenti al 1996 oppure con almeno 18 anni di contributi precedenti al 31 dicembre 1995.

Nella sezione ad accesso riservato, l'utente potrà inoltrare la domanda vera e propria del riscatto alla quale farà seguito l'accertamento dell'Inps circa i contributi effettivamente versati e i dati dei periodi lavorativi dell'interessato. Il servizio offre, inoltre, informazioni sulle diverse tipologie di riscatto (agevolato, inoccupato, ordinario) e sugli eventuali vantaggi fiscali accordati e consente di delineare una simulazione orientativa dello stesso, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione e del beneficio pensionistico scaturente dal pagamento dell'onere.

Sono passibili di riscatto:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;

  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;

  • i diplomi di specializzazione conseguiti dopo la laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

  • i dottorati di ricerca;

  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono riscattarsi i corsi attivati a partire dall'anno accademico 2005-2006 e che consentono il conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello e di secondo livello;

  • diploma di specializzazione;

  • diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Va ricordato che non è possibile riscattare gli anni di iscrizione fuori corso ( ciò in quanto il periodo di riscatto parte dal 1° novembre dell'anno di iscrizione e vale per la durata legale del corso) e i periodi coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 184/1997.

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Note:

(1) Per i soggetti inoccupati, l'importo sarà fiscalmente detraibile al 19% da parte del soggetto che materialmente sosterrà la spesa di riscatto. La facoltà è esercitabile da parte di coloro che non risultino mai stati iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, inclusa la Gestione Separata, di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

(2) Per la laurea conseguita dopo il 1996, il metodo adoperato è contributivo e richiede l'utilizzo dell'aliquota della gestione previdenziale di iscrizione, moltiplicata per la retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti la richiesta di riscatto.

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