Con l’ordinanza n. 2231/2026, pubblicata il 3 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla importante e sempre attuale questione relativa ai rimedi esperibili tutte le volte in cui il destinatario di una cartella esattoriale deduce che essa costituisce il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogata, non avendo mai ricevuto la notifica dell’atto presupposto.
| Venerdi 6 Febbraio 2026 |
IL CASO: La controversia approdata all’esame dei giudici della Suprema Corte ha avuto un iter abbastanza lungo, conclusosi con la risoluzione da parte di questi ultimi di un conflitto di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale.
Nel caso di specie, una cittadina proponeva innanzi al Giudice di Pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con la cartella, l’amministrazione richiedeva il pagamento di un consistente importo a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, commesse a Roma e ascritte a un credito della Prefettura di Roma.
L'opponente sollevava due distinte doglianze: in via pregiudiziale, l'omessa notificazione del verbale di accertamento presupposto; nel merito, l'abnormità dell'importo richiesto.
Relativamente alla prima doglianza, lamentando di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento della violazione, deduceva che la cartella di pagamento rappresentava il primo atto con cui era venuta a conoscenza della pretesa sanzionatoria.
Per quanto riguarda il merito contestava l'ammontare della somma richiesta, ritenendolo "palesemente erroneo", "abnorme ed esorbitante". Nello specifico, la cartella indicava una sanzione di € 15.346,38, cui si aggiungeva una maggiorazione di € 6.138,55, per un totale di € 22.129,48, importo che appariva sproporzionato per una singola violazione.
Il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma si concludeva con la dichiarazione di incompetenza territoriale di quest'ultimo in favore del Giudice di Pace di Cuneo, luogo di residenza dell'opponente e di notifica della cartella.
Il Giudice di Pace di Cuneo, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto si dichiarava, a sua volta, incompetente per valore, ritenendo che l'importo della causa (€ 22.129,48) eccedeva i limiti della sua competenza, rientrando in quella del Tribunale di Cuneo.
A seguito della riassunzione del giudizio da parte dell'attrice, il Tribunale di Cuneo, anziché decidere la causa nel merito, sollevava d'ufficio un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c, ritenendo competente a decidere l'opposizione il Giudice di Pace di Cuneo.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il conflitto accogliendo la prospettazione del Sostituto Procuratore Generale e separando le due domande proposte dall'opponente.
Gli Ermellini hanno qualificato giuridicamente in modo distinto le due doglianze, attribuendole a due giudici diversi:
la domanda relativa all'omessa notificazione del verbale è stata qualificata come "opposizione recuperatoria" ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011. Per tale azione, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Di conseguenza, hanno dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Roma;
La domanda relativa all'abnormità dell'importo è stata, invece, ricondotta a un'opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Per questa azione, la competenza si radica nel luogo della minacciata esecuzione, che coincide con il luogo di notifica della cartella. Competente a decidere è stato ritenuto il Giudice di Pace di Cuneo.
Pertanto, gli Ermellini hanno disposto la riassunzione separata delle due cause dinanzi ai rispettivi giudici competenti, specificando che la deroga alla competenza per ragioni di connessione non è applicabile in presenza di criteri di competenza per materia e per territorio inderogabili.
Gli Ermellini hanno anche precisato che quando viene «recuperata», dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa (oppure invalida) notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria.
In conclusione, l'azione che il destinatario della cartella deve intraprendere per lamentare la mancata notifica del verbale presupposto è stata definita "opposizione recuperatoria". Essa deve seguire le forme e i termini previsti per l'opposizione al verbale di accertamento stesso, disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
L'opposizione deve essere proposta con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre non dalla notifica del verbale (mai avvenuta), ma dalla notifica della cartella di pagamento, quale primo atto che porta a conoscenza la pretesa sanzionatoria. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
La competenza territoriale è inderogabile e spetta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2011, al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
L’onere della prova circa la regolarità della notifica del verbale presupposto grava sull'Amministrazione, che deve dimostrare di aver notificato tempestivamente e validamente l'atto.
Pertanto se l'Amministrazione non fornisce la prova della notifica, la pretesa sanzionatoria si considera estinta e l'opposizione viene accolta. Se, invece, l'Amministrazione dimostra la regolarità della notifica, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, ogni difesa nel merito avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla notifica del verbale, ormai provata in giudizio.