Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, non configurandosi una domanda riconvenzionale.
In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15237/2025.
| Giovedi 5 Febbraio 2026 |
Il caso: Tizia, invocando quale titolo esecutivo giudiziale una sentenza della Corte d’appello di Bologna, intimava precetto al fratello Mevio, chiedendo il pagamento della somma di euro 19.868,33, oltre accessori: a fondamento dell’intimazione deduceva di essere divenuta erede della loro madre per la quota di un terzo, e pertanto di avere acquisito jure hereditario, nella suddetta misura, il credito vantato dalla madre nei confronti del figlio Mevio, in virtù della suddetta sentenza.
Mevio proponeva opposizione all’esecuzione, sostenendo che il credito azionato in executivis da Tizia, in quanto già spettante alla defunta madre e poi caduto in successione, non era esigibile sino a quando non fosse stata sciolta la comunione ereditaria; domandava inoltre (qualificando la domanda come “riconvenzionale”), preliminarmemte che fossero divise le eredità della madre e del premorto marito di questa, Caio.
Il Tribunale. Per qul che qui interessa, dichiarava inammissibili le domande “riconvenzionali” proposte da Mevio, “perché non hanno alcuna connessione e relazione di dipendenza, ex art. 36 c.p.c., con il diritto dell’opposta di procedere ad esecuzione forzata, ossia con l’oggetto specifico del presente giudizio di opposizione a precetto”. La Corte d'appello, adita da Mevio, nell'accogliere il gravame nel merito, confermava il il giudizio di inammissibilità delle domande “riconvenzionali” proposte da Mevio.
La sorella Tizia ricorre in Cassazione; Mevio resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, nel quale è censurat, come secondo motivo, la statuizione di inammissibilità delle domande riconvenzionali di restituzione, collazione e rendiconto proposte da Mevio con riferimento sia all’eredità materna che all’eredità paterna.
La Suprema Corte, nel ritenere fondato il suddetto motivo, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente incidentale, osserva:
a) con l’atto introduttivo del giudizio Mevio da un lato ha contestato il diritto della sorella di agire esecutivamente, dall’altro ha chiesto al giudice di dividere l’eredità materna;
b) nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore: pertanto, la domanda di divisione dell’eredità proposta da Mevio non era affatto una “riconvenzionale”, qualificazione inconcepibile rispetto alla domanda attorea;
c) si trattava, molto più semplicemente, d’una domanda aggiuntiva e complanare rispetto a quella - insita in ogni opposizione - di accertamento negativo del diritto di procedere esecutivamente, quand’anche fondata su presupposti di fatto e di diritto (relativi alla struttura e alla composizione stesse della massa dell’eredità) parzialmente coincidenti;
d) la formulazione di più domande da parte dell’attore nei confronti del medesimo convenuto è consentita dall’art. 103 c.p.c., che - come noto - consente il cumulo di più domande anche “non altrimenti connesse”, salva la facoltà del giudice di separarle: di conseguenza la fattispecie processuale doveva essere decisa in base ai princìpi stabiliti dall’art. 103 c.p.c., non dall’art. 36 c.p.c.