La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026 chiarisce in presenza di quali condizioni e presupposti è legittima la installazione di telecamere di sicurezza nelle aree comuni.
| Giovedi 5 Febbraio 2026 |
Il caso: Mevia conveniva avanti al Tribunale di Messina la propria sorella, Lucilla, deducendo che:
nel dicembre 2008 la sorella, che risiedeva nello stesso immobile, essendo proprietaria di un appartamento su due livelli (piano terra e primo), nonché comproprietaria insieme alla sorella delle parti comuni, si era fatta installare due videocamere di sorveglianza: più precisamente, una prima videocamera era stata posta sull’area di pertinenza comune e fissata all’intradosso del balcone del soprastante appartamento della convenuta, e l’altra era stata installata sull’area di proprietà della stessa convenuta e fissata all’intradosso di un altro balcone in altra parte dell’appartamento sempre di pertinenza di quest’ultima;
in spregio alla normativa in materia di privacy venivano continuamente effettuate riprese video concernenti anche la vicina, i suoi familiari e le persone che frequentavano la medesima abitazione;
Pertanto chiedeva venisse accertato e dichiarato che le videocamere installate da Lucilla fossero lesive della propria privacy, ne fosse ordinata altresì la rimozione, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attrice.
Il Tribunale aditori gettava le domande di parte attrice, rilevando che:
come emerso dalla CTU, l’indagine escludeva il carattere “mobile” delle telecamere della convenuta,
il raggio di ripresa riprendeva unicamente gli ingressi dell’abitazione di quest’ultima,
il sistema di videosorveglianza soddisfaceva tutti i requisiti indicati dal Garante della Privacy (liceità, proporzionalità e necessità) ed era finalizzato a soddisfare le esigenze di sicurezza.
Mevia proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d'appello di Messina; Mevia ricorre quindi in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, conferma la correttezza della decisione impugnata laddove ha escluso che le videocamere installate dalla germana inquadrassero zone diverse da quelle di sua proprietà - circostanza del resto ammessa dalla stessa odierna ricorrente in appello- condividendo al riguardo quanto accertato dal Giudice di prime cure e cioè che il trattamento dei dati mediante videosorveglianza fosse “lecito, proporzionale e necessario” .