Con una delle ultime decisioni dell’anno appena trascorso, la Corte di Cassazione (ordinanza 38114, pubblicata il 29 dicembre 2022), si è nuovamente pronunciata sulla legittimità o meno del cointestatario superstite di un buono postale fruttifero, contenente la clausola della pari facoltà di rimborso, ad incassare alla morte dell’altro cointestatario l’intera somma portata dal titolo.
Mercoledi 4 Gennaio 2023 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, il cointestatario di alcuni buoni postali contenenti la clausola della “pari facoltà di rimborso”, agiva in giudizio nei confronti delle Poste Italiane S.p.A. chiedendo la condanna di quest’ultima al rimborso in suo favore dell’intera somma portata dai suddetti titoli, a seguito dell’intervenuto decesso dell’altro cointestatario. L’azione giudiziaria veniva intrapresa in quanto a seguito del rifiuto delle Poste a procedere al suddetto rimborso.
Sia il Giudice di Pace, sia il Tribunale, rigettavano la domanda attorea. Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione.
Con il ricorso di legittimità, l’originario attore deduceva con un unico motivo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 171-182 d.P.R. n. 156 del 1973, Codice postale, artt. 187, 203 e 208 d.P.R. n. 256 del 1989, art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284 del 1999 e 9 d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, evidenziando:
1. di aver accettato, quale erede universale, l’eredità della dante causa, cointestataria dei buoni;
2. che la clausola c.d. pari facoltà di rimborso implica, ai sensi del d.P.R. n. 156 del 1973, che i buoni, in quanto titoli nominativi rimborsabili a vista, legittimano l’avente diritto al ritiro del valore totale del buono ed alla sua estinzione, senza che Poste Italiane s.p.a. abbia diritto di condizionare l’obbligo relativo all’espletamento delle pratiche di successione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel ribaltare la decisione dei giudici di merito, ha accolto il ricorso con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, nella persona di diverso giudice, richiamando il principio di diritto secondo il quale “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”. “(Cass. 13 settembre 2021, n. 24639).