Con l’ordinanza 21822, pubblicata l’11 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al diritto o meno da parte del cointestatario di buoni postali fruttiferi contenenti la clausola "pari facoltà di rimborso" di ottenere delle Poste Italiane, in caso di morte di uno dei cointestatari, il rimborso dell’intera somma portata dai predetti buoni.
Giovedi 14 Luglio 2022 |
IL CASO: Dopo la morte di uno dei cointestari di alcuni buoni postali con “pari facoltà di rimborso”, l’altro cointestario con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio contro le Poste Italiane chiedendo al Tribunale che venisse accertato il suo diritto e la conseguente condanna della convenuta al rimborso in suo favore dell’intera somma portata dai predetti documenti.
Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale, mentre la Corte di Appello pronunciandosi sul gravame avverso la sentenza di primo grado interposto dall’originario ricorrente dava ragione a quest’ultimo condannando le Poste Italiane al pagamento in suo favore dell’intera somma portata dai buoni postali in contestazione.
Contro la sentenza della Corte di Appello le Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 178 e 182 del d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 203 e 208 del d.P.R. n. 256/1989, nonché degli artt. 113 cod. proc. civ., 12 e 14 delle disposizioni di legge in generale, ritenendo che al caso di specie dovevano essere applicate le norme previste in materia di libretti postali di risparmio e specificamente l'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, secondo il quale il rimborso del libretto postale intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione che nel rigettarlo ha ribadito il principio di diritto affermato dagli stessi giudici di legittimità con l’ordinanza n. 11137 del 10 giugno 2020 secondo cui «in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina»
Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno inoltre evidenziato che con la citata decisione 11137 del 10 giugno 2020, i giudici di legittimità hanno affermato che:
quanto disposto dall’art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, che riguarda i libretti di risparmio, non può essere applicato ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell'articolo 203 dello stesso decreto;
l'articolo 208 del d.P.R. n. 256/1989 contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali che «sono rimborsabili a vista»;
se è vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 cod. civ., e non hanno invece natura di titoli di credito, è altrettanto vero che tra i due ricorre una rilevante differenza, ovvero che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260 cod. civ., il terzo comma dell'articolo 204 del citato d.P.R. sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali:
I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; essi non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno»;
i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista»,
il fatto che l’intestatario superstite possa procedere alla riscossione dell’intera somma non interferisce assolutamente con il credito degli altri, pertanto esso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
anche la Risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 dell'Amministrazione finanziaria (Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV), afferma che: «I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal comma 7 dell'articolo 28 del T.U. n. 346/90».