Premessa
La prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona può far valere un proprio diritto. Trascorso inutilmente questo lasso temporale, che di solito è pari a 10 (dieci) anni, senza che tale diritto venga esercitato, questo si estingue e la persona non lo può più esercitare.
I buoni postali fruttiferi sono forme di investimento di durata variabile a seconda della loro data di emissione. Giunti alla loro scadenza, se non riscossi entro il termine di prescrizione di 10 (dieci) anni, non possono più essere riscossi ed il risparmiatore perde sia il capitale inizialmente investito che gli interessi maturati nel frattempo.
Bisogna però ricordare che, a norma di legge, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Possono quindi verificarsi fatti impeditivi di decorrenza della prescrizione, elencati dalla legge in maniera tassativa, tali per cui, al loro verificarsi la prescrizione non inizia a decorrere. La loro elencazione è però molto stringente e da questa ne sono espressamente esclusi sia gli impedimenti soggettivi (per esempio, l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto) che gli ostacoli di mero fatto (per esempio, il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento).
IL FATTO
Tizia acquista n. 3 buoni postali dell’importo di € 500,00 ciascuno nel 2002 allo scopo di investire i suoi risparmi. Su nessuno dei buoni cartacei che le vengono consegnati è presente indicazione della durata, scadenza e rendimento e le Poste non le consegnano alcun documento da cui poter ricavare tali informazioni.
Tizia, nella convinzione che tutti i suoi buoni abbiano una scadenza trentennale, a maggio 2022 si reca all’ufficio postale per poterli incassare, ma l’addetto allo sportello la informa che i suoi buoni avevano in realtà una durata di 7 anni, pertanto, essendo decorsi oltre 10 (dieci) anni dalla loro scadenza, sono irrimediabilmente prescritti. Le Poste quindi non le restituiranno alcuna somma, neanche il capitale inizialmente investito.
Tizia, che ritiene di avere ragione e che non vuole perdere, quantomeno, i suoi 1.500,00 €, propone reclamo alle Poste che viene respinto, introduce la mediazione davanti all’organismo competente, ma le Poste nemmeno si presentano, arroccandosi nella loro posizione e rifiutandosi così di trovare una qualsiasi soluzione bonaria.
A questo punto, Tizia si vede costretta ad introdurre la causa di merito davanti al Giudice di Pace di Pontremoli (Ms) – dott. Rino Tortorelli, per vedere tutelate le proprie ragioni e finalmente ottiene giustizia: le Poste vengono condannate a restituirle i suoi 1.500,00 € con sentenza n. 183/2024 del 09/08/2024.
LA DIFESA DELLA RICORRENTE
Nella fattispecie in esame, si ritiene che non sia decorso il termine di prescrizione di 10 anni, poiché le Poste, con la loro condotta omissiva, hanno violato le norme di correttezza e trasparenza nella collocazione dei titoli, così come previsto sia dalla normativa generale che da quella specifica in materia di buoni postali, impedendo alla risparmiatrice di comprendere correttamente i termini di scadenza, rimborso e prescrizione dei titoli stessi.
Partendo dalla premessa che gli artt. 3 e 6 del D.M. 19/12/2000 impongono l’obbligo di consegna del Foglio Informativo a ciascun risparmiatore, la tesi difensiva della ricorrente si è fondata sul fatto che le Poste, non avendo consegnato alla ricorrente tale Foglio e non avendole fornito informazioni essenziali sui suoi buoni, non le hanno consentito di conoscerne la durata e la scadenza, impedendo il costituirsi del presupposto per la decorrenza del termine di prescrizione e favorendo, per contro, l’applicazione del principio secondo cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, coincidente, nel nostro caso, con il giorno in cui la risparmiatrice, recatasi alle Poste per incassare i suoi buoni, è stata informata della loro durata e della loro conseguente scadenza.
LA DIFESA DELLE POSTE
Le Poste ritengono invece che la semplice indicazione sui titoli consegnati alla risparmiatrice della data di emissione e della serie di appartenenza, nel caso di specie AA5, era sufficiente per consentirle di esercitare il suo diritto in tempo, senza poter accampare l’intervenuta prescrizione.
Ritengono inoltre che la risparmiatrice avrebbe potuto richiedere ogni relativa informazione sui suoi titoli in qualsiasi ufficio postale, così da verificare la raggiunta infruttuosità e poter esercitare per tempo il suo relativo diritto al rimborso.
LA DECISIONE DEL GIUDICE
Partendo dalla premessa che la disciplina dei buoni postali fruttiferi è contenuta nel Decreto Ministeriale 19/12/2000, secondo il Giudice, le Poste hanno palesemente violato le regole giuridico – normative che sovrintendono alla loro collocazione al pubblico, sia per non aver indicato nei titoli sottoscritti dalla risparmiatrice il loro rendimento ed il termine di prescrizione, sia per aver omesso di consegnarle i Fogli Informativi attinenti alle caratteristiche dell’investimento effettuato, così come invece previsto nel sopra citato decreto ministeriale.
Secondo il Giudice le Poste, con la loro condotta omissiva, sono risultate inadempienti anche alle regole generali che sovrintendono il “contratto relativo alla prestazione del servizio di collocamento” (art. 3 DM 19.12.2000), con conseguente inefficacia ed inapplicabilità al contratto “de quo” del decorso del termine di prescrizione.
Secondo il Giudice, infatti, la decorrenza del termine di prescrizione può svolgersi, al più, da quando la risparmiatrice ha avuto notizia del momento a partire dal quale poteva far valere il proprio diritto, ovvero dal momento in cui, recatasi all’ufficio postale per ottenere il rimborso dei suoi buoni è stata informata della loro scadenza e della loro conseguente prescrizione. Questo perché, nel caso specifico, ciò che ha impedito alla risparmiatrice di esercitare il proprio diritto non è stato né un ostacolo di mero fatto, né un ostacolo di carattere soggettivo, ma una causa imputabile alla debitrice (Poste) che con la sua condotta omissiva, consistita nel non informarla sulle caratteristiche dei suoi buoni e nel non consegnarle alcun Foglio Informativo riguardante gli stessi, ha posto in essere uno dei fatti impeditivi alla decorrenza della prescrizione previsti per legge (art. 2935 c.c.), generando una causa giuridica di ostacolo all’esercizio del diritto al rimborso dei titoli della ricorrente, che l’ha posta nell’impossibilità di farlo valere.
Il Giudice ha quindi ritenuto non spirato il termine di prescrizione dei buoni della risparmiatrice, condannando Poste a rimborsarle i suoi titoli nel loro valore capitale maggiorato degli interessi maturati.