Buoni postali fruttiferi “AA1”: arrivano i rimborsi, nonostante rifiuto di Poste Italiane

Buoni postali fruttiferi “AA1”: arrivano i rimborsi, nonostante rifiuto di Poste Italiane

1. I buoni postali fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio in quanto emessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, nonché collocati in esclusiva per il tramite di Poste Italiane S.p.a.

2.  Per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali (in seguito anche denominati “bfp”), essi garantiscono -a fronte dell'investimento iniziale- la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati alla loro scadenza.

Venerdi 25 Giugno 2021

3.  In tempi più recenti, in riferimento ai buoni fruttiferi della serie “A1”, “AA1”, “AA2” e della serie “AA3”, emessi nei primi anni 2000, Poste Italiane ha utilizzato i moduli della precedente serie di bfp “AF” o della serie “CE”, i quali prevedevano dei tassi di rendimento superiore a quelli del corso successivo, senza apporre alcun timbro raffigurante i rendimenti del nuovo corso di buoni.

4.  Nello specifico, Poste Italiane rileva che il D.M. 19.12.2000 ha disposto l’emissione dei nuovi titoli della serie AA1 a partire dal 28.12.2000 e che pertanto –pur in assenza del timbro della nuova serie- il risparmiatore doveva sapere che non stava sottoscrivendo buoni fruttiferi non più in vigore.

5.  Specificato quanto sopra, deve riconoscersi in definitiva il diritto del risparmiatore a percepire il maggiore rimborso previsto per la precedente serie “AF” o “CE”, sebbene non più in vigore;

6.  Le beneficiarie  si sono, pero’, viste negato il pagamento del “BPF”, dopo la data di scadenza, essendo stata eccepita la prescrizione decennale.

7.  Il problema riguarda la serie da AA1 ad AA5 che è stata emessa dal 28 dicembre 2000 e che ha una sola data di scadenza invece delle due che fino ad allora erano previste.

8. Il vero problema è che sul retro del modulo ordinario non venivano riportate le condizioni e gli impiegati postali dovevano applicare un’etichetta con un timbro sul quale tali condizioni dovevano essere riportate.

9.  Nel caso oggetto di controversia, però, non e’ stata apposta tale etichetta e, a causa di tale mancanza, non potevano sapere quale fosse il termine della prescrizione dei loro buoni.

10. C’e’ da precisare, inoltre, che l’adesivo andava inserito al momento della sottoscrizione. 11. Quando ciò non e’ stato  fatto la responsabilità non e’ dell’investitore, poiche’ è portato a credere,  per legittima convinzione, che venissero applicate le condizioni precedenti e quindi una doppia scadenza con una conseguente prescrizione più lunga.

12. Le Poste, però, hanno applicato le condizioni come se l’etichetta sul retro fosse stata apposta ugualmente.

13.La tassazione dice che le Poste devono pagare in base alle condizioni scritte sul retro. Se queste sono diverse rispetto a quelle previste in quel periodo sara’ un  problema delle Poste. L’investitore, infatti, si e’ fatto il legittimo convincimento di dover ricevere l’importo sul retro.           

DIRITTO: Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza e di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali, in mancanza non può opporre il decorso del termine di prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni. I buoni fruttiferi postali rappresentano una tipologia di risparmio postale sicuro e garantito dallo Stato, ma soprattutto attorno alla quale ruota una politica di trasparenza nei confronti del consumatore.

Proprio questa trasparenza “disattesa” è stata oggetto di una recente sentenza (datata 20 maggio 2020) emessa dal Tribunale di Termini Imerese: una sentenza che costituisce un precedente piuttosto importante e significativo in materia di prescrizione dei buoni fruttiferi.  I buoni in questione si presentano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, l’unica indicazione era la dicitura “buono fruttifero postale a termine”. Ciò in spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui buoni va apposta una etichetta con un timbro contenente l’aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo ovvero vanno consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi.

Mettiamo il caso di un buono fruttifero sul quale non è indicata alcuna informazione relativa al tipo di titolo, al numero di serie, né vi è qualche rendimento al rendimento o alla scadenza del buono stesso. L’unica dicitura che compare è la seguente: “Buono fruttifero postale a termine”. Ora questo buono fruttifero cade in prescrizione, ovvero trascorrono 10 anni da quando il buono è scaduto, diventando così infruttifero. Quindi su quel titolo non è dovuto più nulla.

Ma non è esattamente così e il Tribunale di Termini Imerese è intervenuto a capovolgere le ragioni dell’uno e dell’altro contendente (ovvero del risparmiatore e di Poste Italiane). Infatti, Poste Italiane afferma che il tipo di buono è stato emesso nel 2001 e appartiene quindi alla Serie AA1, tipologia a termine, con durata 6 anni e che tutte le informazioni inerenti a esso sono contenute nelle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, a cominciare dal Decreto Ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000 che li ha istituiti.

Può bastare come informativa al cliente in ottica di trasparenza?

No, perché l’informativa non è così trasparente come Poste vuole far sembrare, inducendo il risparmiatore a cercare le informazioni di cui ha bisogno nei numeri designati della Gazzetta Ufficiale. Sul buono manca invece ogni dettaglio sul titolo stesso e ciò va contro la disciplina vigente, in quanto nel momento in cui si sottoscrive un buono fruttifero (qualsiasi buono fruttifero) sul titolo va apposta un’etichetta che indica l’aggiornamento delle condizioni e la scadenza del buono stesso. Inoltre al sottoscrittore deve essere consegnato il foglio informativo che contiene tutto quello che occorre sapere sulle condizioni di emissione e di rimborso del titolo.

I risparmiatori hanno diritto al rimborso!  Il Tribunale di Termini Imerese è stato chiaro, denunciando la mancanza di “indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, com’è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori al momento della sottoscrizione, alcun foglio informativo”. Il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, ritenendo che  poiché i buoni non riportano “indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, avendo l’intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest’ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest’ultima che non può essere sufficiente a ritenere assolto l’obbligo personale di informazione di cui sopra)” non è possibile ritenere dalla documentazione prodotta che  l’intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla  normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la data di scadenza del titolo.

Pertanto il Tribunale ha affermato che  “i ricorrenti sono stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso” avuto riguardo anche al “principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell’art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione” .

La questione avanzata da Poste Italiane al Tribunale riguardava anche l’obbligo di versare il dovuto ai risparmiatori, nonostante fosse intervenuta la prescrizione. Quest’ultima, secondo il suddetto Tribunale ma anche secondo la giurisprudenza comune, parte dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto (o si viene a conoscenza del buono stesso, come potrebbe capitare in casi di ritrovo fortuito). Pertanto, per i risparmiatori c’è ancora il diritto al rimborso non essendo ancora decorsi i tempi di prescrizione. Inoltre, si ricorda che il D.M. di emissione del 19.12.2000, prevedeva al fine di assicurare la trasparenza  delle condizioni, che fossero messi a disposizione della clientela i fogli informativi riportanti le condizioni e che una copia venisse consegnata al sottoscrittore. 

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