Come è noto, una delle novità più significative introdotte dall’ultima legge di riforma del codice di procedura civile (c.d. legge Cartabia) è quella relativa all’abolizione della formula esecutiva sui titoli giudiziali e stragiudiziali da azionare.
Giovedi 10 Ottobre 2024 |
Fino al 28 febbraio 2023, per valere come titoli per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali dovevano essere muniti della formula esecutiva, salvo diversa disposizione di legge.
Dalla suddetta data, invece, le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali, per valere come titoli per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo diversa disposizione di legge.
Con la sentenza n. 8267/2024, pubblicata il 24 settembre scorso, il Tribunale di Milano, si è pronunciato sulla necessità o meno, ai fini della validità, di inserire nelle attestazioni di conformità il riferimento all’art. 475 c.p.c. e all’art. 196 octies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La vicenda esaminata riguarda l’opposizione promossa da una debitore avverso un atto di precetto che le era stato notificato sulla scorta di una sentenza del Tribunale e di un ordinanza emessa all’esito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
Con l’opposizione, l’intimato deduceva l’invalidità e la carenza esecutiva dei titoli per omessa dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e 196 octies disp. att. c.p.c. e la conseguente invalidità dell’atto di precetto. Inoltre, contestava il quantum richiesto a titolo di interessi.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha dato parzialmente ragione all’opponente, riconoscendo al creditore opposto una somma inferiore per gli interessi rispetto alla quantificazione contenuta nel precetto, confermando la correttezza dell’importo richiesto per sorte capitale e spese giudiziali liquidate nei suddetti titoli.
La dedotta inidoneità dei titoli azionati per il mancato riferimento nell’attestazione di conformità nella relazione di notifica degli stessi agli artt. 475 c.p.c. e 196 octies disp. att. c.p.c., è stata ritenuta palesemente infondata dal Tribunale il quale, nel rigettarla, ha osservato che a tal fine è sufficiente che il procuratore del creditore attesti la conformità del provvedimento giudiziale estratto dal fascicolo telematico all’originale. Nessuna norma richiede l’utilizzo di formule sacramentali o fa richiamo a particolari disposizioni normative.
L’affermazione dell’opponente in merito all’interpretazione della nuova formula dell’art. 475 c.p.c., ha concluso il giudice del Tribunale milanese, è in palese contratto con le finalità di semplificazione e deformazione perseguite dal legislatore della riforma che ha abolito la spedizione in forma esecutiva dei titoli.