Avvocati: nessun rinvio dell'udienza se il certificato medico non indica il grado della febbre

Avvocati: nessun rinvio dell'udienza se il certificato medico non indica il grado della febbre

La Terza sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 49668 del 30/10/2018 si è pronunciata in merito ai requisiti che deve avere il certificato medico attestante l'impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento.

Martedi 27 Novembre 2018

Il caso: La Corte d'appello, rigettando l'impugnazione di C.V. e S.C, confermava la condanna emessa con sentenza del Tribunale per avere, in concorso fra loro, illecitamente detenuto, a fine di cessione a terzi, 44,28 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina dai quali erano ricavabili 314 singole dosi medie giornaliere.

C. e S. ricorrono in Cassazione per l'annullamento della sentenza di secondo grado, lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione degli artt. 484 e 420-ter c.p.p., e la violazione del diritto di difesa quale conseguenza del mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dovuto a malattia del difensore ritualmente certificata dal medico curante.

Infatti, il difensore degli odierni ricorrenti, con istanza del 27/04/2017 depositata all'udienza del 28/04/2017, aveva chiesto il rinvio dell'udienza perchè legittimamente impedito a comparirvi a causa di malattia certificata dal medico curante; il certificato attestava quanto segue: "Certifico che (...) è affetta da influenza. Si consigliano 4 gg. di riposo".

La Corte di appello aveva respinto la richiesta rilevando la mancanza del carattere assoluto dell'impedimento.

La Suprema Corte, nel ritenere inammissibili i ricorsi, in tema di legittimo impedimento osserva quanto segue:

a) in tema di legittimo impedimento a comparire, dell'imputato o del suo difensore, per malattia certificata da documentazione medica, il giudice, nel valutare il certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto e senza dover necessariamente disporre una "visita fiscale" o un accertamento tecnico, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato o del difensore;

b) l'indicazione del grado della febbre è essenziale per valutare la fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento sicchè è inidonea la certificazione medica che si limiti ad attestare un generico stato febbrile;

c)  l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina, ma è necessario che il difensore provi con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione;

d)  nel caso in esame, il certificato medico non forniva alcuna informazione sulla natura assoluta della impossibilità di comparire, limitandosi ad attestare lo stato influenzale e la prognosi consigliata (quattro giorni di riposo), senza nemmeno indicare il grado della febbre e a quale grave e non evitabile rischio per la salute sarebbe andato incontro il difensore in caso di presenza all'udienza; correttamente la Corte di appello ha rilevato la mancanza del carattere assoluto dell'impedimento, desumendola direttamente dal certificato medico, senza la necessità di dover disporre una visita fiscale.

Esito: declaratoria di inammissibilità.

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Norma di riferimento: l' art. 420-ter c.p.p., sotto la rubrica «Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore», prevede, per in caso che qui interessa. al comma 5 che “Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito”

Allegato:

Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 49668 del 30/10/2018

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