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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero - Presidente -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
C.V., nato a (OMISSIS);
S.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOCCI Stefano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
1.I sigg.ri C.V. e S.C. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 28/04/2017 della Corte di appello di Potenza che, rigettando la loro impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 30.000 Euro di multa, il C., e di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 Euro di multa, la S., irrogata con sentenza del 19/04/2016 del Tribunale di Lagonegro per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1, per aver, in concorso fra loro, illecitamente detenuto, a fine di cessione a terzi, 44,28 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina dai quali erano ricavabili 314 singole dosi medie giornaliere. Il fatto è contestato come accertato in (OMISSIS), giorno del loro arresto in flagranza, con la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, contestata al C..
1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione degli artt. 484 e 420-ter c.p.p., e la violazione del diritto di difesa quale conseguenza del mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dovuto a malattia del difensore ritualmente certificata dal medico curante. ...
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