Lavoratore tenuto a svolgere le mansioni assegnate anche se non rispondenti alla qualifica

Lavoratore tenuto a svolgere le mansioni assegnate anche se non rispondenti alla qualifica

Decisione: Sentenza n. 21036/2018 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Martedi 27 Novembre 2018

L'eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'art. 1460 del c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte.

Massima:

L'eventuale assegnazione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod.civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l'art. 1460 del cod.civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte.

Osservazioni.

La Cassazione ribadisce il principio l'inapplicabilità della eccezione di inadempimento ex art. 1460 da parte del lavoratore al quale venga richiesta una prestazione lavorativa non rispondente alla qualifica rivestita, fatto salvo il caso che il datore di lavoro sia totalmente inadempiente.

Il lavoratore può richiedere giudizialmente che le sue prestazioni vengano ricondotte alla sua qualifica, ma nel frattempo è tenuto a seguire le direttive impartite dal datore di lavoro.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 834/2018

Cass. 12696/2012

Cass. 29832/2008

Cass. 25313/2007

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 21-11-2018

Art. 1460 - Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 21036 del 23/08/2018

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