Giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruttoria in appello

Avv. Filippo Poggi.
Giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruttoria in appello

Si segnala l’ordinanza della Corte di Appello di Milano del 20.02.2018 di cui si è molto discusso in un corso della SSM dello scorso mese di settembre e che pare essere sul punto il classico “uovo di Colombo”.

Lunedi 26 Novembre 2018

In buona sostanza la Corte afferma, con una buona dose di ‘pragmatismo ambrosiano’ che la nuova formulazione dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p. con obbligo di rinnovazione dell’istruttoria non può trovare applicazione quando il PM impugni una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non condizionato in quanto manca del tutto una “istruzione dibattimentale” da rinnovare in sede di appello.

Non potendosi peraltro applicare i principi delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano in quanto emesse prima dell’entrata in vigore della Legge n. 103/2017.

Nel testo dell’ordinanza vengono fatte salve altre ipotesi di rinnovazione, quando anche nel corso di un giudizio abbreviato alcune prove siano state assunte nella pienezza del contraddittorio (incidente probatorio) e comunque con l’intervento delle parti, quando il giudice abbia attivato in primo grado i poteri officiosi ex art. 441, comma 5 c.p.p.

Le conclusioni appaiono completamente condivisibili e occorre aggiungere che sempre il criterio di interpretazione letterale dovrebbe essere quello preferito dal Giudice, dovendosi gli altri criteri interpretativi enunciati dall’art. 12 ss. delle Preleggi ritenere subordinati ed applicabili solo in quanto il primo risulti del tutto insufficiente a dare applicazione alla norma: regola che consentirebbe di riaffermare il principio costituzionale di “soggezione del giudice solo alla legge” ma certamente almeno alla legge verrebbe da dire, impedendo interpretazioni distanti dal testo normativo che per quanto imperfetto, mal formulato, scarsamente coordinato e con tutte le altre censure che si possono facilmente muovere al Legislatore è e resta il termine essenziale di confronto su cui di dovrebbe impegnare chi pronuncia in nome del Popolo Italiano.

La questione della riassunzione delle prove rappresentate da consulenze tecniche e perizie (dovendosi stabilire se appartengano al genere delle prove dichiarative) è sottoposta alle Sezioni Unite all’udienza del prossimo 22.11.2018 (Rel. Rago)

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