Appello lavoro: conseguenze per il mancato rispetto del termine per la notifica

Appello lavoro: conseguenze per il mancato rispetto del termine per la notifica
Lunedi 26 Novembre 2018

Con l’ordinanza n. 29920/2018, pubblicata il 20/11/2018, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto nella fase di appello nel rito del lavoro del termine di venticinque giorni tra la data di notificazione del ricorso all’appellato e la data dell’udienza di discussione come previsto dal terzo comma dell’articolo 435 c.p.c, per la notifica del ricorso all’appellato affermando il seguente principio di diritto: “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni, che a norma dell’arti. 435, comma 3 cod.proc.civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal Giudice ex art. 291 cod.proc. civ.”.

IL CASO:  nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione, a seguito dell’appello promosso da alcuni lavoratori avverso la sentenza di primo grado, la Corte di Appello riformava tale ultima decisione e dichiarava l’improcedibilità dei ricorsi riuniti promossi dai suddetti lavoratori al fine di accertare la nullità del termine che era stato apposto ai contratti di lavoro con il proprio datore di lavoro in assenza di una causale giustificativa.

Il gravame veniva dichiarato improcedibile in quanto i ricorsi erano stati notificati quattordici giorni prima dell’udienza di discussione e quindi in violazione del disposto del terzo comma dell’art. 435 c.p.c.

Secondo la Corte territoriale, nel caso di specie il suddetto termine era da considerarsi improrogabile nel rispetto delle ragioni inerenti alla ragionevole durata del processo anche perchè i ricorrenti non avevano fornito nessuna prova circa l’incolpevolezza nel non rispetto del suddetto termine.

Pertanto, avverso la sentenza di appello, i due lavoratori interponevano ricorso per Cassazione ritenendo errata la decisione della Corte territoriale, evidenziando che la stessa era stata emessa in palese violazione delle norme processuali di cui agli articoli 434 e 435 c.p.c., non avendo tenuto conto della richiesta della rimessione in termini formulata dagli stessi appellanti.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto errata la decisione della Corte di Appello, la quale stante la mancata costituzione della parte appellata, secondo i Giudici di legittimità, avrebbe dovuto concedere agli appellanti un nuovo termine per il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c.

Pertanto, gli Ermellini, hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso e lo hanno accolto applicando il suddetto principio di diritto ed osservando che:

  1. Secondo quanto statuito dalla dominante giurisprudenza, nel caso in cui la notifica sia stata validamente eseguita, anche senza il rispetto del termine a comparire, e non si sia realizzato l’effetto sanante con la costituzione della parte appellata, non viene a determinarsi l’effetto caducatorio del gravame e il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione della notifica concedendo alla parte un nuovo termine;

  2. Tutte le nullità in genere della notificazione derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156, comma 3, cpc), e ciò con la regolare costituzione del rapporto processuale, sono da considerare sanabili ex tunc, con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal Giudice, senza che a ciò rilevi che le stesse trovino la loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario ovvero alla parte istante.

    Ricordiamo che sulla questione si era già espressa nel corso di quest’anno la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 9404/2018, pubblicata il 17 aprile scorso, di cui ne abbiamo dato notizia in queste pagine, ribadendo che:

  1. Nel caso di notifica nulla, si applica l’articolo 291, primo comma, c.p.c., con conseguente rinnovazione della notifica nel termine perentorio che verrà concesso dal giudice. Tale norma è ritenuta applicabile al rito del lavoro anche in primo grado: Cass. 1 febbraio 2017, n. 2621, in appello: Cass. 28 agosto 2013, n. 19818 e in sede di rinvio: Cass. 29 luglio 2009, n. 17656, oltre che in modo costante nel giudizio di Cassazione;

  2. Nel caso di notifica avvenuta validamente senza il rispetto dei termini e non vi sia stata costituzione dell’appellato, si applica il secondo comma dell’articolo 164 c.p.c. Pertanto, va disposta la rinnovazione della fase di vocatio in ius;

  3. Nel caso di notifica validamente eseguita, ma senza il rispetto dei termini a comparire con la costituzione dell’appellato il quale eccepisce il mancato rispetto dei termini, va applicato il terzo comma dell’articolo 164 c.p.c con il rinvio dell’udienza (Cass. 9 novembre 2016 n. 22780).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.29920/2018

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