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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - rel. Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20328/2013 proposto da:
V.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIEGO TOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALIA FERRO, giusta delega i atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 663/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/07/2013 R.G.N. 1000/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato GAETANO BASILE per delega Avvocato NATALIA FERRO.
1. La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale V.V. aveva chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare costituita dalla sospensione, per tre giorni, dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, irrogatagli dalla datrice di lavoro, Rai Radio Televisione Italiana s.p.a..
1.1. Ha ritenuto il giudice di appello che dalla istruttoria espletata ed, in particolare, dalle dichiarazioni del teste Vi., emergeva che il V., inquadrato come documentatore di primo livello del c.c.n.l. applicabile, si era rifiutato di effettuare l'attività ordinatagli dal superiore e cioè reperimento e consegna di un CD musicale richiestogli da un giornalista; tale condotta integrava in sè un'insubordinazione, avvalorata dalla pretestuosità delle ragioni addotte dal dipendente il quale aveva sostenuto che la consegna del CD esulava dai compiti propri della sua qualifica rientrando in quelli di mera manovalanza; risultava, inoltre, provata la prospettazione al superiore L. di denunzia - querela per aggressione, prospettazione configurante minaccia di un male ingiusto, stante l'assenza di riscontri alla aggressione che il V. asseriva di avere subita; la negligente collaborazione del dipendente, il quale se si fosse diligentemente impregnato nella ricerca del CD musicale - impegno che rientrava nella sua attività di documentatore - lo avrebbe facilmente reperito e potuto consegnare al giornalista come avevano poi fatto i superiori - aveva sicuramente creato disservizi all'organizzazione aziendale di talchè le condotte addebitate risultavano riconducibili in via analogica alle ipotesi contemplate dalla disciplina collettiva; in particolare, il comportamento minaccioso travalicava i limiti della semplice scorrettezza ed era equiparabile al comportamento offensivo (sanzionabile con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da uno a tre giorni) se non ingiurioso (sanzionabile da sette a dieci giorni). Osservava infine il giudice di appello che l'eccezione di carenza di immediatezza del procedimento disciplinare era stata superata dal Tribunale e sul punto l'appellato non aveva mosso alcuna censura nel costituirsi. ...
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