Le assenze tolte non tornano: la Cassazione fissa il limite

Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7975/2026.
Avv. Andrea Iaretti.
Le assenze tolte non tornano: la Cassazione fissa il limite

A decorrere dal rientro in servizio del lavoratore l'eventuale prolungata inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinunciare al potere di licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente affidamento incolpevole del dipendente. La valutazione della congruità del periodo è rimessa al giudice di merito, caso per caso.

Venerdi 8 Maggio 2026

Introduzione: quando aspettare troppo costa caro

Tizia lavora come operatrice sociosanitaria alle dipendenze di Alfa Srl da oltre undici anni. Nel corso del rapporto accumula diverse assenze per malattia che, sommate nell'arco del triennio previsto dal contratto collettivo applicato, superano la soglia di 120 giorni fissata come periodo massimo di comporto frazionato.

Siamo nell'agosto 2019. Alfa Srl non licenzia. Tizia rientra in servizio e il rapporto prosegue regolarmente per circa quattordici mesi — sia pure con qualche altra breve assenza — senza che il datore manifesti alcuna intenzione di recedere. Poi, nel novembre 2020, arriva il licenziamento.

La lavoratrice lo impugna sostenendo che quella lunga inerzia datoriale equivalesse a una rinuncia tacita al potere di licenziare e avesse generato in lei un affidamento legittimo sulla continuazione del rapporto. L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7975 del 31.03.2026 le dà ragione, confermando un principio di grande rilevanza pratica per lavoratori e imprese.

I fatti, le posizioni delle parti e il quadro normativo

La vicenda processuale

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda di Tizia. La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza, ha invece dichiarato illegittimo il licenziamento, condannato Alfa Srl alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto — nella misura massima, stante l'evidente contrarietà a buona fede del comportamento datoriale. Alfa Srl ricorre in Cassazione.

Le posizioni delle parti

Alfa Srl sostiene che i successivi eventi morbosi verificatisi dopo il rientro di agosto 2019 avrebbero dovuto determinare uno slittamento in avanti del termine triennale di riferimento, consentendo di ricalcolare il comporto e di recuperare nel conteggio anche le assenze precedenti. Ne deriverebbe, secondo la ricorrente, che l'affidamento di Tizia sarebbe venuto meno già al primo nuovo episodio di malattia.

Tizia sostiene invece che il comporto era stato superato nell'agosto 2019 e che la successiva prosecuzione del rapporto per oltre un anno, senza alcun atto di recesso, integrava una rinuncia tacita definitiva a licenziare per quelle assenze; rinuncia che non poteva essere revocata dai morbosi successivi.

La norma contrattuale e l'art. 2110 c.c.

Il CCNL applicato al rapporto fissava il comporto frazionato in 120 giorni nell'arco del triennio precedente l'ultimo evento morboso. La norma civilistica di riferimento è l'art. 2110 del Codice Civile, che riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto durante la malattia per il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva; al suo superamento, il datore acquista il potere di recedere — ma non l'obbligo.

La decisione della Cassazione: rinuncia tacita e affidamento incolpevole

Il motivo di ricorso è infondato

La Corte rigetta il ricorso di Alfa Srl. Conferma che la Corte d'Appello ha correttamente calcolato il triennio — da novembre 2017 a novembre 2020, con riguardo all'ultimo evento morboso — e ha accertato che il comporto di 120 giorni era già stato superato al 9 agosto 2019, con un totale di 134 giorni. La prosecuzione del rapporto per oltre quattordici mesi senza esercizio del recesso integra, secondo la Corte, una rinuncia tacita inequivoca.

Il principio sull'affidamento del lavoratore

La Cassazione ribadisce il principio — già consolidato in giurisprudenza — secondo cui solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore l'eventuale prolungata inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinunciare al potere di licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente affidamento incolpevole del dipendente. La valutazione della congruità del periodo è rimessa al giudice di merito, caso per caso.

L'effetto della rinuncia: le assenze tollerate escono dal calcolo

Su questo punto la Corte è particolarmente netta. La rinuncia tacita non estingue in assoluto il potere datoriale di licenziare: il datore conserva intatto il diritto di recedere in presenza di nuove e ulteriori assenze verificatesi dopo quelle oggetto di rinuncia. Tuttavia, nell'esercitare tale potere successivo, non potrà mai più recuperare nel conteggio del comporto le assenze pregresse già tacitamente tollerate.

Principio di diritto: Successivamente all'integrazione di una rinuncia tacita all'esercizio del potere di recesso, riferita a determinate assenze per malattia, il datore di lavoro non perde il potere di licenziare per assenze ulteriori e successive. Resta però fermo che nell'esercizio di tale potere non potranno essere recuperate le assenze pregresse già oggetto di rinuncia: il loro riutilizzo nel calcolo del comporto per sommatoria si porrebbe in insanabile contraddizione con il significato abdicativo del pregresso comportamento inerte. (Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7975 del 31.03.2026)

La tutela applicata e le spese

La Corte conferma l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 7, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), richiamante la tutela del comma 4: reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria fino a dodici mensilità. Alfa Srl è condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in circa € 5.500,00 oltre circa € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Conclusione: tempestività o rinuncia. Non esiste una via di mezzo

L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7975 del 31.03.2026 afferma con chiarezza che il datore di lavoro il quale, dopo il superamento del comporto, lasci proseguire il rapporto per un periodo congruo senza esercitare il recesso, rinuncia definitivamente al potere di licenziare per quelle assenze. Le conseguenze economiche e organizzative di questa rinuncia possono essere rilevanti: reintegrazione, indennità risarcitoria, spese di lite.

Per il lavoratore, invece, questa sentenza rappresenta una tutela concreta: il comportamento del datore di lavoro dopo il rientro conta, e può fare la differenza tra un licenziamento legittimo e uno illegittimo. In entrambi i casi, i termini per agire sono brevi e perentori.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 7975 2026

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