Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, per cui il licenziamento è illegittimo.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 19062 del 14/09/2020.
Mercoledi 16 Settembre 2020 |
Il caso: A.C., reintegrata nel suo posto di lavoro dal Tribunale di Melfi presso la s.r.l. Delta, lamentava:
- di essere stata collocata non più presso la sede di C. ma presso la lontana sede di M., con mansioni deteriori, ciò che aveva peggiorato le sue condizioni di salute costringendola ad una lunga assenza per malattia quasi sino all'esaurimento del periodo di comporto (9.11.15):
- che aveva chiesto (in data 6.11.15) un periodo di ferie di 20 giorni, che la società le aveva accordato per un solo giorno (11.11.15) confermando quindi il detto trasferimento a M. , cui essa si era opposta comunicando certificazione sanitaria;
- che la società le aveva contestato disciplinarmente le assenze ingiustificate dei giorni 20,23,24,25,26 novembre 2015, quindi in data 17.12.15 l'aveva licenziata per giusta causa.
Pertanto, la A.C. proponeva ricorso ex lege n.92\12 al Tribunale di Potenza che lo respingeva, decisione che veniva confermata in appello; la lavoratrice ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:
a) la C. chiese, in prossimità dell'esaurirsi del periodo di comporto, un periodo di ferie (non accordatole), trasmettendo peraltro un certificato medico, sicché le sue assenze risultavano comunque giustificate;
b) il mutamento del titolo dell'assenza, pure lamentato dalla società, non rileva: dovendo ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, questi ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto;
c) grava quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto;
d) non sussiste una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, così come alla facoltà del lavoratore non corrisponde comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa;
e) però, in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive: nel caso in esame, il rifiuto di concessione delle ferie era stato motivato dalla società datrice con un generico riferimento a non meglio precisate esigenze organizzative dell'uffici.