La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del marito e conferma che l'assegno divorzile spetta sia in funzione assistenziale, se il coniuge debole non è autosufficiente, sia in funzione perequativo-compensativa, se lo squilibrio economico deriva da scelte di vita condivise e sacrifici professionali del richiedente.
| Martedi 25 Agosto 2026 |
La pronuncia conferma un orientamento che incide direttamente su uno degli aspetti più controversi del contenzioso divorzile: la distinzione tra funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa dell'assegno. La Corte non introduce principi nuovi, ma consolida un assetto già stabile, ribadendo che l'accertamento del nesso causale tra squilibrio economico e sacrificio professionale del coniuge debole resta una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi motivazionali qualificati. Per chi assiste le parti in giudizi di divorzio, la decisione conferma la necessità di allegare e provare puntualmente, già nei gradi di merito, gli elementi fattuali su cui si fonda ciascuna delle due componenti dell'assegno.
Il Tribunale di Verona aveva riconosciuto in favore di Mevia, ex moglie di Tizio, un assegno divorzile di 900 euro mensili, valorizzando la marcata disparità economico-patrimoniale tra le parti, la durata del matrimonio, l'età dei coniugi, la ridotta capacità lavorativa della donna e il contributo da lei prestato alla vita familiare. Il giudice aveva inoltre ritenuto non decisivo il peggioramento reddituale allegato da Tizio, collegato alla temporanea cessazione delle missioni lavorative all'estero.
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato integralmente la decisione, accertando:
La Corte territoriale aveva inoltre escluso che il temporaneo calo reddituale di Tizio, dovuto all'interruzione delle missioni, potesse incidere sull'equilibrio economico accertato, evidenziando anzi la successiva ripresa delle missioni e il conseguente incremento delle entrate.
Tizio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi riferiti alla violazione dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970.
La Corte ha ritenuto i due motivi inammissibili, esaminandoli congiuntamente in quanto entrambi riferiti alla debenza dell'assegno divorzile e alla violazione delle medesime disposizioni normative.
Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, la Cassazione ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, rilevante:
Ai fini della componente compensativa, occorre un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio esistente al momento del divorzio e il sacrificio effettivamente sostenuto dal coniuge più debole; in assenza di tale prova, l'assegno può giustificarsi solo su base assistenziale, e comunque a condizione che la carenza di mezzi non dipenda da comportamenti inerti del richiedente, in contrasto con il principio di autoresponsabilità.
Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello si era correttamente attenuta a tali principi, avendo argomentato su tutti i profili rilevanti: il fatto che Mevia avesse conformato le proprie scelte di vita alle esigenze professionali del marito, seguendolo nei trasferimenti imposti dalla carriera militare e rinunciando a prospettive coerenti con la propria formazione, oltre a farsi carico della gestione domestica e delle proprie problematiche sanitarie durante le assenze del coniuge. Secondo la Corte, il ricorrente non ha censurato una violazione di legge, ma ha piuttosto sollecitato una nuova valutazione del merito già accertato, concordemente, nei due gradi precedenti: un riesame precluso in sede di legittimità, salvo che non si configuri un vizio motivazionale nei ristretti limiti previsti dall'articolo 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna di Tizio al pagamento delle spese di lite.
La pronuncia ribadisce che, nei giudizi di divorzio, la prova dell'inadeguatezza economica e del sacrificio professionale del coniuge richiedente deve essere fornita e valorizzata già nei gradi di merito, poiché la relativa valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione. Conferma inoltre che entrate derivanti da nuove attività lavorative del coniuge obbligato, anche se temporaneamente sospese, possono continuare a incidere sulla misura dell'assegno se la loro ripresa è prevedibile.