La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2811/2022 torna a disquisire sui presupposti che legittimano la corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex coniuge.
Mercoledi 2 Febbraio 2022 |
Il caso: La Corte d'appello di Napoli, rigettando i gravami delle parti, confermava l'impugnata sentenza che aveva posto a carico di Tizio il pagamento di un assegno divorzile, quantificato in € 2500,00 mensili, in favore dell' ex coniuge e a carico della ex moglie un contributo di mantenimento della figlia non indipendente economicamente.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, succ. mod., per avere la Corte di merito deciso sull'assegno divorzile prendendo in considerazione solo i redditi degli ex coniugi, all'esito di un mero confronto reddituale, entrando in collisione con la più recente giurisprudenza di legittimità e con la sentenza delle SU n. 18287 del 2018, la quale aveva evidenziato la duplice funzione dell'assegno, assistenziale e anche compensativa, in ragione dell'eventuale contributo dato dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nella specie assente o del tutto indimostrato.
Per la Cassazione, la doglianza è fondata e sul punto ribadisce i seguenti principi, come enucleati dalla più recente giurisprudenza:
a) la sentenza impugnata, pur richiamando la principale finalità assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità mediante il riferimento al criterio della indipendenza o autosufficienza economica, ha in realtà valutato, ai fini attributivi e determinativi dell'assegno, essenzialmente cd esclusivamente la disparità economica e reddituale tra gli ex coniugi, determinata dalle più elevate capacità di Tizio (il quale gestiva 150 immobili di cui è proprietario, cui si aggiungeva l'attività di avvocato da ultimo cessata per l'insorgere di problemi di salute) rispetto a quelle della ex moglie;
b) tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, è acquisito che la capacità patrimoniale del coniuge, cui è richiesto di corrispondere l'assegno divorzile in una determinata misura, non è elemento idoneo e sufficiente a giustificare l'attribuzione dello stesso e in quella determinata misura;
c) la Corte non ha argomentato in base a quali ragioni di carattere assistenziale abbia disposto l'attribuzione dell'assegno in favore della ex moglie, la quale svolgeva (o aveva svolto) l'attività di medico ospedaliero, né ha illustrato le ragioni di carattere compensativo della sperequazione economica tre le parti, quale direttamente causata dalle scelte di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge ha sacrificato le proprie attendibili aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno;
d) L'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata è, piuttosto, ravvisabile implicitamente nel criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale in favore del coniuge richiedente, che, tuttavia, non è più applicabile in materia.