La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4034/2022 riconosce all'ex moglie proprietaria di immobile ma disoccupata il diritto a percepire l'assegno di divorzio dall'ex marito, dentista benestante.
Martedi 15 Febbraio 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Genova dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto tra Tizio e Mevia e disponeva il pagamento di un assegno di 2000,00 euro mensili a carico di Tizio ed a favore di Mevia, oltre ad euro 1.500,00 per ciascun figlio, il pagamento del 100% delle spese straordinarie ed un assegno annuale fisso per entrambi i figli di euro 1.000,00. Successivamente, la Corte di Appello di Genova eliminava l'assegno annuale fisso di 1000,00 e riduceva ad euro 1000,00 l'assegno mensile per il figlio Caio; manteneva nel resto le predette disposizioni a carico del marito.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 337-septies c.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 c.p.c., in quanto il giudice territoriale non aveva tenuto conto della situazione economica del ricorrente e della conseguente sproporzione delle rispettive posizioni reddituali nonché dell'impossibilità per il ricorrente di mantenersi con il solo importo che residua dopo il pagamento della somma 4.500,00 euro mensili da versare complessivamente alla moglie come stabilito per il mantenimento suo e dei figli.
Per la Corte il ricorso è inammissibile; quanto al mantenimento dei figli e dell'ex moglie la Corte osserva quanto segue:
a) la Corte distrettuale ha esaminato la situazione economica dei figli, musicista ventisettenne il figlio e odontoiatra principiante, la figlia, i quali risultano entrambi privi di un reddito stabile: tenendo conto della documentazione offerta dal ricorrente, dell'età e delle altre circostanze, la Corte ha poi eliminato l'assegno annuale fisso di 1.000,00 euro destinato ad entrambi i figli e ridotto l'assegno mensile per il figlio ad euro 1.000,00;
b) relativamente all'assegno divorzile, la Corte ha già operato una valutazione circa la situazione economica della ex moglie la quale, all'età di 57 anni, non è in possesso di redditi propri ma solo di immobili di cui paga le spese; al contrario il ricorrente di professione odontoiatra, dipendente dell'Ospedale e di cliniche private oltre a uno studio professionale privato risulta avere un reddito imponibile di 92.000 euro pari ad un reddito netto di euro 69.068,00.
c) si ribadiscono in questa sede i principi in materia di assegno divorzile: "L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari rmisura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due; laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio- sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio;
d) nel caso di specie, la Corte di Appello si è attenuta ai parametri dettati dalle Sezioni Unite sopra indicati ed ha tenuto conto del contributo offerto dalla ex moglie nel corso della durata del matrimonio, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio.