Per la Suprema Corte, poiché l'algoritmo di facebook assegna un valore maggiore a quei post che ricevono più mi piace o più commenti e condivisioni , un utente che metta un like ad un post, si rende responsabile della probabilità che quel post o quel commento riceva una maggiore visibilità anche presso altri utenti.
Mercoledi 16 Febbraio 2022 |
Per questo motivo, anche la semplice interazione può annoverarsi tra gli indizi concorrenti alla costruzione dell'accusa per il reato di istigazione all'odio razziale.
Con sentenza n. 4534, depositata il 9 febbraio 2022, la Cassazione ha respinto il ricorso contro la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al reato di cui all'art. 604-bis, secondo comma1, cod. pen., (capo 1) e di quello previsto dagli artt., 604-bis2 e 604-ter3 cod. pen (capo 2), escludendo l'aggravante4 di cui all'art. 604-ter cod. pen.
Con ordinanza del giugno 2021, il Tribunale di Roma confermava il provvedimento con il quale il Gip aveva applicato la misura cautelare dell'ordine di presentazione alla polizia giudiziaria dell'indagato che era solito interagire con una comunità virtuale di ispirazione neonazista costituitasi proprio allo scopo di incitare all'odio razziale ed affermare la superiorità della razza.
In particolare: i messaggi propagandistici venivano diffusi su tre piattaforme social: facebook, vkpntacte e whatsapp, attraverso le quali si era proceduto non solo alla creazione di un gruppo internet virtuale denominato Ordine Ario Romano ma anche alla commissione di delitti di propaganda di idee online basate sull'antisemitismo, sul negazionismo5 e sull'affermazione della superiorità della razza bianca. Avverso l'ordinanza, l'indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 604-bis cod. pen., e il vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza della fattispecie delittuosa. Per la difesa, i like apposti sotto i post pubblicati su facebook erano solo l'espressione di un semplice gradimento non all'altezza di dimostrare, per ciò solo, l'appartenenza al gruppo nè il fine propagantistico dei messaggi medesimi.
Con il secondo motivo, si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di recidiva, in quanto il Tribunale non ha considerato lo stato di incensuratezza dell'indagato nè ha indicato i dati giustificativi dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., attribuendo alla misura la natura punitiva e non social preventiva.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti inammissibili.
Riguardo il primo, per la Cassazione, il Tribunale del riesame ha considerato come reale e concreto il pericolo di diffusione, tramite le succitate piattaforme, dei messaggi aventi contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza e, ai fini sia dell'integrazione delle condotte di propaganda e dell'incitamento all'odio, quale scopo illecito perseguito dal gruppo, ha considerato effettivo il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato di persone, rilevando anche che, alcune piattaforme, come facebook, si basano su un algoritmo che dà rilievo anche alle forme di gradimento - i cosiddetti like- espressi dal ricorrente. Meccanismo che consente ai messaggi di raggiungere un più vasto numero di persone proprio grazie ad una maggiore interazione.
Si legge in sentenza: "la funzionalità newsfeed ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. (...). L'algoritmo scelto dal social network per regolare tale sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal mi piace o like".
Riguardo il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari (e considerato manifestamente infondato), il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose è stato desunto dal comportamento dell'indagato il quale, pur essendo venuto a conoscenza delle perquisizioni eseguite nei confronti degli altri indagati, aveva continuato "a gravitare nel contesto relazionale ed ideologico del movimento".
Per i motivi dedotti, il ricorso è stato dichiarato inammissibili, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note
1“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.
5 Ricordiamo che con la legge 16 giugno 2016, n. 115, si è introdotta l'aggravante del negazionismo, (ulteriormente modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167), in virtù della quale si applica “la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.