Appello notificato al procuratore di una società cancellata: conseguenze

A cura della Redazione.
Appello notificato al procuratore di una società cancellata: conseguenze

Con l'ordinanza n. 19103 del 14 giugno 2022 la Corte di Cassazione chiarisce a chi deve essere notificato l'atto di appello allorchè la società costituitasi in primo grado sia stata successivamente dichiarata estinta.

Venerdi 17 Giugno 2022

Il caso: L'Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha dichiarato inammissibile l'appello erariale, perché notificato presso il domicilio eletto dalla società contribuente, nel frattempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

Per la ricorrente la sentenza impugnata ha errato per aver ritenuto irrituale la notifica ad una società, medio tempore, dichiarata estinta.

I soci dell'estinta società a responsabilità limitata si costituiscono con tempestivo controricorso.

Per la Cassazione la censura è fondata e il ricorso deve essere accolto: sul punto ribadisce quanto segue:

a) la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio;

b) tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell"ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto;

c) nel caso in esame, la notifica dell'atto di appello è stata, quindi, ritualmente effettuata alla società presso il suo procuratore costituito in primo grado, in ossequio alla regola della ultrattività del mandato alla lite, a nulla rilevando la conoscibilità aliunde di tale evento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.19103 2022

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