Ricorso per cassazione promosso dall'ex legale rappresentante di una società estinta: inammissibilità

Ricorso per cassazione promosso dall'ex legale rappresentante di una società estinta: inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso per cassazione promosso dall’ex legale rappresentante di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14891/2022, pubblicata l’11 maggio 2022.

Martedi 17 Maggio 2022

IL CASO: La vertenza nasce dal ricorso promosso da una società avverso un avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di crediti IVA che secondo l’amministrazione finanziaria erano stati indebitamente detratti dalla ricorrente relativi a due anni di imposta.

Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dalla società contribuente.

Quest’ultima, pertanto, investiva della questione la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: I motivi del ricorso non sono stati esaminati dai giudici della Suprema Corte i quali lo hanno dichiarato inammissibile esaminando in via preliminare la questione relativa al soggetto che lo aveva proposto. Era successo che nel giudizio di secondo grado la società si era cancellata dal registro delle imprese e il ricorso era stato proposto dall’ex liquidatore.

Gli Ermellini hanno osservato che:

  1. la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione della società;

  2. di conseguenza, una volta verificatasi l’estinzione della società, il legale rappresentante quest’ultima, ormai cessato dalla carica, non può proporre ricorso per cassazione;

  3. in questi casi non può essere invocata l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio;

  4. l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 14891 2022

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