Patrocinio a spese dello Stato: il difensore non deve provare anche l'impossidenza del debitore.

Patrocinio a spese dello Stato: il difensore non deve provare anche l'impossidenza del debitore.

Con l'ordinanza n. 15416 del 13 maggio 2022 la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sugli adempimenti preliminari che deve porre in essere il difensore che, nell'ambito di un procedimento penale, sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e abbia chiesto la liquidazione dell'onorario.

Martedi 17 Maggio 2022

Il caso: Il tribunale di Padova respingeva l’opposizione dell’avv. Mevia avverso il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di Tizio svolta nell’ambito di un giudizio penale.

Il tribunale riteneva che il difensore doveva dar prova di aver esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, ritenendo ostativo per l’accoglimento della domanda che non fosse stato depositato il verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Mevia ricorre in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo di aver svolto un serio tentativo di recupero in via esecutiva del credito professionale, non potendo esigersi il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata: sul punto ribadisce che:

a) l' opposizione ai sensi dell'articolo 84 D.P.R. 115/2002 è ammessa quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali: in particolare il difensore è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza da parte del debitore;

b) è generalmente considerato sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare;

c) nel caso in esame, il difensore ha prodotto un verbale di pignoramento mobiliare negativo e l’esito infruttuoso delle visure immobiliari, non potendo produrre alcun verbale pignoramento immobiliare negativo: in mancanza di beni aggredibili, infatti, il pignoramento non ha luogo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 15416 2022

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.105 secondi