La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15564 del 16 maggio 2022 torna ad occuparsi delle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto di appello presso il vecchio indirizzo di studio del procuratore della controparte, pur ancora indicato nell'albo del locale Consiglio dell'ordine.
Mercoledi 18 Maggio 2022 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio Mevio innanzi il Tribunale, invocando l’accertamento del suo inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita in virtù del quale il convenuto si era impegnato ad acquistare un immobile di proprietà dell’attore: chiedeva quindi dichiararsi risolto il preliminare, con proprio diritto a trattenere la caparra versata alla sua firma, oltre alla condanna del convenuto al pagamento della somma di € 103.291,37 a titolo di penale.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarando risolto il preliminare e condannando Mevio al pagamento della penale contrattuale, determinata in € 103.291,37 e delle spese di lite.
Mevio proponeva appello che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale in quanto l'atto era stato notificato dopo la scadenza del termine di legge.
Mevio ricorre quindi in Cassazione, deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare il principio affermato da Cass. Sez. Unite, n. 14594/2016, in quanto:
a) l’atto di appello era stato notificato al procuratore di parte appellata, presso uno studio risultato non più attuale, pur se ancora indicato nell’albo tenuto dal locale Consiglio dell’ordine degli avvocati;
b) il procedimento notificatorio era stato riattivato dopo soli 8 giorni dal primo tentativo, con notificazione eseguita presso il nuovo, ed effettivo, studio del predetto procuratore.
Per la Cassazione la censura è infondata:
1) se la notificazione in forma non elettronica eseguita presso lo studio risultante dall’albo professionale non raggiunge il destinatario, se quest’ultimo ha indicato un domicilio eletto diverso dallo studio del proprio procuratore, e detto diverso indirizzo risulti dagli atti del giudizio, non si può configurare alcun errore scusabile in capo alla parte notificante, che ha consapevolmente scelto di assumersi il rischio di eseguire la notificazione presso un indirizzo diverso da quello eletto dal destinatario;
2) nel caso in esame la Corte di Appello ha valorizzato la circostanza che nella sentenza di prime cure risultava indicato l’indirizzo dello studio del procuratore della parte vittoriosa, presso il quale quest’ultima aveva eletto domicilio nel giudizio di prima istanza ed ove, dunque, avrebbe dovuto essere tentata, in prima ipotesi, la notificazione dell’atto di impugnazione;
2) al contrario, l’odierno ricorrente aveva tentato di notificare l’atto di gravame presso il diverso indirizzo risultante dall’albo professionale degli avvocati, senza tener conto, dunque, dell’elezione di domicilio eseguita, nel giudizio a quo, dal destinatario: la Corte distrettuale ha dunque ritenuto che l’esito negativo del tentativo non fosse dipeso da errore scusabile, bensì fosse la conseguenza di una scelta processuale consapevole della parte notificante, come tale non scusabile;
3) da tali premesse consegue il principio di diritto per cui:
- “Al di fuori delle ipotesi di notificazione dell’atto processuale (nella specie, dell’atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell’esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa, anche in difetto di sua indicazione negli atti del giudizio, l’indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell’albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore, sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo:
- di conseguenza, se l’appellante sceglie di notificare l’atto di impugnazione presso lo studio del procuratore della parte avversa risultante dall’albo professionale, anziché presso l’indirizzo risultante dagli atti di primo grado, l’eventuale esito negativo di tale tentativo non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, ancorché nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016, non potendosi ravvisare, in tale specifica ipotesi, la scusabilità dell’errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante”.