Appello notificato al domiciliatario che ha cambiato indirizzo: conseguenze.

Appello notificato al domiciliatario che ha cambiato indirizzo: conseguenze.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24660 del 19 ottobre 2017 si pronuncia in merito alla ammissibilità o meno di un atto di appello notificato al domiciliatario, che nelle more ha mutato il proprio indirizzo di studio.

Mercoledi 25 Ottobre 2017

Il caso: la Corte d'Appello dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto dal Comune di Busnago avverso la sentenza del Tribunale di Monza: il Collegio rilevava sul punto che:

- in primo grado, gli appellati, difesi dall'avv. P. avevano eletto domicilio a Monza, viale I. n. 44, presso l'avvocato R.P.;

- la sentenza di primo grado, favorevole agli attori, era stata dal difensore di costoro notificata al Comune di Busnago in data 22.2.2012; la copia notificata della sentenza recava nel frontespizio il timbro con il nome dell'avv. P. e il suo indirizzo di Trezzo sull'Adda (circoscrizione del Tribunale di Milano);

- il termine per appellare scadeva il 23.3.2012;

- il Comune di Busnago aveva notificato l'atto d'appello una prima volta all'avvocato domiciliatario R.P., in viale I. n. 44, a Monza; tale notifica, pur tempestiva, non era però andata a buon fine in quanto il destinatario (cioè l'avv. R.P. mero domiciliatario e non difensore) si era trasferito ormai da quasi due anni a via T. n. 3, sempre nella città di Monza;

- il Comune di Busnago aveva reiterato la notificazione dell'atto d'appello, ma questa seconda notifica ebbe luogo il 30.3.2012 e quindi tardivamente;

- il Comune di Busnago, con l'uso dell'ordinaria diligenza (semplicemente consultando l'albo professionale), ben avrebbe potuto accertare l'avvenuto trasferimento dello studio dell'avvocato R.P. (domiciliatario); non avendolo fatto, il Comune doveva sopportare il rischio dell'avvenuto trasferimento dell'avvocato domiciliatario e, con esso, della tardività insanabile della notifica dell'appello.

Il Comune propone ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte distrettuale aveva errato nel non considerare che la prima notifica era stata tentata presso il domicilio eletto in primo grado dagli appellati, i quali poi non avevano comunicato al Comune il trasferimento del domicilio.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, osserva che:

- il primo grado del giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale di Monza; in primo grado gli appellati erano difesi da un avvocato avente il suo studio a Trezzo sull'Adda, comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Milano; essi avevano di conseguenza eletto domicilio a Monza, viale I. 44, presso l'avv. R.P.

- pertanto, il Comune correttamente ha notificato l'impugnazione a quest'ultimo indirizzo; ed altrettanto correttamente e diligentemente, una volta appreso l'infruttuoso esito della notifica, l'ha rinnovata al nuovo indirizzo del domiciliatario;

- le conclusioni a cui è pervenuta la Corte d'Appello sono contrarie ai criteri, delineati dalle Sezioni Unite, per cui:

a) quando la parte elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale;

b) quando, invece, la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum.

Si richama quindi il seguente principio di diritto : “la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.” di conseguenza:

“Quando la notifica dell'impugnazione sia avvenuta al  domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.

 Allegato:

Cass civile ordinanza n.24660/2017

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