Esecuzione forzata tributaria: l'opposizione va proposta davanti al giudice tributario

Esecuzione forzata tributaria: l'opposizione va proposta davanti al giudice tributario

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza numero 13913 del 05.06.2017 afferma il principio di diritto secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, va proposta davanti al giudice tributario.

Giovedi 26 Ottobre 2017

IL CASO.

La F.lli (omissis) s.n.c. ha impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale il verbale di pignoramento mobiliare eseguito dall’agente della riscossione in relazione a carichi di natura sia tributaria che non, assumendo l'omessa previa notifica dei titoli esecutivi prodromici all'azione esecutiva.

In accoglimento dell'eccezione formulata da controparte, la commissione tributaria provinciale ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

La società contribuente ha così impugnato la decisione innanzi la commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, nel decidere l'appello, ha osservato che:

  • la controversia verte sulla dedotta inesistenza o invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento poste a base del pignoramento e quindi sull'efficacia del titolo esecutivo azionato;

  • pertanto, il pignoramento costituisce il primo atto di manifestazione della pretesa tributaria; 

  • nel caso di specie, il controllo giudiziale si risolve nella verifica delle cartelle di pagamento, a valere quale titolo idoneo della pretesa tributaria sottesa;

  • già con le pronunce n. 5994/2012 e n. 14667/2011, la Corte di Cassazione aveva devoluto la cognizione dell’impugnazione al giudice tributario quando l'oggetto del giudizio è la verifica della fondatezza del titolo esecutivo relativo alle pretese tributarie.

Sulla scorta di tali premesse, la commissione tributaria regionale della Puglia ha rimesso la causa alla commissione tributaria provinciale affinché accertasse la correttezza delle notificazioni relative alle cartelle di pagamento di natura tributaria e dichiarasse la giurisdizione di altro giudice relativamente a quelle cartelle contenenti pretese di natura non tributaria.

Avverso la decisione della commissione tributaria regionale, l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 2, D.Lgs n. 546/1992.

LA DECISIONE.

Preliminarmente, giova delineare il quadro normativo di riferimento, ovvero: 

  • Art. 2, D.lgs. N. 546/1992, a mente del quale “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;

  • Art. 19, D.lgs. N. 546/1992, a mente del quale “ Il ricorso può essere proposto avverso: a)  l'avviso di accertamento del tributo; b)  l'avviso di liquidazione del tributo; c)  il provvedimento che irroga le sanzioni; d)  il ruolo e la cartella di pagamento; e)  l'avviso di mora; e-bis)  l'iscrizione di ipoteca sugli immobili …; e-ter)  il fermo di beni mobili registrati…; f)  gli atti relativi alle operazioni catastali…; g)  il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h)  il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i)  ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie….” ;

  • Art. 49, comma 2, D.P.R. 602/1973, a mente del quale “…il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”;

  • Art. 57, D.P.R. 602/1973, a mente del quale “Non sono ammesse: a)   le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b)   le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo…”;

  • Art. 9, secondo comma, c.p.c. che attribuisce al tribunale, in via generale e residuale, la competenza esclusiva delle cause materia di imposte e tasse.

In sintesi e per l'effetto:

  • Le cause concernenti il titolo esecutivo ed il diritto di procedere all'esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario;

  • le opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario;

  • le opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ove diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario;

  • le opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. si propongono davanti al giudice ordinario.

Quid juris, invece, qualora l’opposizione agli atti esecutivi riguardi un atto di pignoramento che il contribuente assuma essere stato ingiunto, in difetto della notifica del titolo esecutivo prodromico (cartella di pagamento o altro atto similare).

Secondo il più risalente orientamento, l'opposizione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione della pretesa tributaria è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 19 D.lgs n. 546/1992 (ex multis, Cass. SS.UU. n. 14667/2011; Cass., sez. V, n. 249125/2016).

Secondo il più recente orientamento, invece, l'opposizione di che trattasi è ammissibile e va proposta, ai sensi del art. 57, D.P.R. 602/1973 e degli art.li 617 e 9 c.p.c,. dinanzi il giudice ordinario, che dovrà verificare la regolarità della notifica al solo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento impugnato (ex multis, Cass. SS.UU. n. 21690/2016, n. 8618/2015; Cass. sez. III, n. 24235/2015 e n. 9246/2015).

Secondo la pronuncia in commento, tale contrasto giurisprudenziale va risolto dando prevalenza al più risalente orientamento, per due ordini di ragioni.

Il primo: l’aspetto letterale.

Per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, l’art. 2, D.lgs. n. 546/1992 richiede la notifica del titolo esecutivo. Pertanto, l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria che il contribuente assume invalido poiché non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto va spiegata innanzi il giudice tributario: ciò che rileva, cioè, è  il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non già la circostanza che la cartella sia stata o meno notificata. Diversamente, osserva la corte, non verrebbe rispettato il precetto di cui all'art. 57, D.P.R. 602/1973 nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.

Il secondo: l'aspetto sistematico.

L'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione del credito tributario e pertanto rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, ai sensi dell’art. 19, D.lgs. n. 546/1992.

Per tali presupposti ed in accoglimento del decisum della commissione tributaria regionale, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, riafferma il principio di diritto secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti, è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2 , comma uno, secondo periodo, 19 de d.lgs. 546/1992, 57 del d.p.r. n. 602/1993 e 617 c.p.c., davanti al giudice tributario”.  

Allegato:

Cass. civile Sez. Unite Sentenza del 05/06/2017 n.13913

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