Cassazione civile Sez. Unite Sentenza del 05/06/2017 n.13913

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Giovedi 26 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. PICCININNI Carlo - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 421/2016 R.G. proposto da:

s.p.a. EQUITALIA SUD, (già s.p.a. EQUITALIA E.TR.), con sede a (OMISSIS), in persona del legale rappresentante dottor P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Carso, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana n. 403;

- ricorrente -

contro

s.n.c. F.LLI D.L. MARMI DI R.D.L. & C., con sede a (OMISSIS), in persona del legale rappresentante dottor P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Balducci, con domicilio eletto in Roma, via G. Boccardo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Fredella;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1194/05/15 depositata il 26 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2015 dal Consigliere Dott. Stefano Bielli;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. Alessandro Mangano, su delega, per la ricorrente s.p.a. Equitalia Sud, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 1194/05/15, depositata il 26 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: "CTR"), in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente s.n.c. F.LLI D.L. MARMI DI R.D.L. & C., nei confronti della s.p.a. EQUITALIA SUD, quale agente della riscossione per la provincia di Bari, avverso la sentenza n. 161/11/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: "CTP"), dichiarava la giurisdizione del giudice tributario, declinata dal giudice di primo grado in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, e rimetteva la causa alla CTP, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, anche per le spese di lite. ...

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