Con l’ordinanza n. 24667 del 19 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alle modalità ed i termini per proporre opposizione alla cartella di pagamento avente ad oggetto la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada, qualora per la prima volta l’automobilista deduca che essa è il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogata.
I Giudici di Piazza Cavour hanno confermando il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, secondo il quale: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme dell’opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
IL CASO: Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione proposta da un’automobilista contro il preavviso di fermo amministrativo basato su cartelle di pagamento per violazioni delle norme del codice della strada.
A seguito dell’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., il Tribunale riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva l’appello, osservando che l’opposizione avverso il successivo preavviso di fermo era tardiva in quanto trattandosi di contestazioni relative all’avvenuta notifica dei verbali di accertamento delle contravvenzioni avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti dagli articolo 22 e 23 della legge 689/81. Pertanto, l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione, deducendo tra l’altro la violazione e la falsa applicazione degli articoli 112, 615, 324 cpc e art. 13 e 14 della legge 689/81. Secondo il ricorrente, l’opposizione doveva essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, quindi non soggetta ad alcun termine in quanto era stata eccepita la mancanza del titolo legittimante l’iscrizione al ruolo.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, sulla scorta del suddetto principio di diritto ha rigettato il ricorso e stante il contrasto giurisprudenziale risolto solo con la sentenza a Sezione Unite del 22 settembre scorso, ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Quindi in definitiva qualora la parte nell’impugnare la cartella di pagamento emessa per la violazione del codice della strada voglia dedurre la mancata notifica del verbale di accertamento ha l’onere di proporre l’opposizione alla cartella di pagamento ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc.