Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 19/10/2017 n.24667

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 19/10/2017 n.24667
Mercoledi 25 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18791-2016 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3829/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RILEVATO CHE:

con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.a. contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto l'opposizione proposta da D.B.A. contro il preavviso di fermo amministrativo basato su cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;

il Tribunale ha in via preliminare ritenuto ammissibile l'appello, in quanto "ritualmente notificato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge"; nel merito, l'ha ritenuto fondato perchè ha ritenuto perfezionata la notificazione delle cartelle di pagamento e conseguentemente ha reputato tardiva l'opposizione proposta avverso il successivo preavviso di fermo, in quanto -essendo basata sulla contestazione dell'avvenuta notificazione dei verbali di accertamento delle contravvenzioni- avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23; ...

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