L’impugnazione promossa da una società cancellata dal Registro delle Imprese è inammissibile e di conseguenza il soggetto che ha agito in qualità di legale rappresentante della suddetta società deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio intrapreso.
Venerdi 20 Dicembre 2019 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32728/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019.
IL CASO: La vicenda nasce dall’atto di intimazione di sfratto per morosità promosso dai proprietari di un immobile nei confronti della società conduttrice dei suddetti immobili. Quest’ultima proponeva opposizione allo sfratto, chiedendo in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità dei patti stipulati relativi all’aumento del canone del contratto con conseguente condanna delle locatrici alla restituzione delle somme pagate in eccedenza.
Il Tribunale, dopo aver negato la convalida e mutato il rito, condannava le locatrici alla restituzione in favore della società conduttrice di una ingente somma di denaro. La Corte di Appello, in accoglimento dell’appello principale proposto dalle locatrici condannava queste ultime alla restituzione in favore della società conduttrice di una somma inferiore rispetto a quella statuita dal Tribunale.
Avverso la sentenza di secondo grato veniva interposto ricorso per Cassazione dalla società conduttrice. Le locatrici originari, nel resistere al ricorso per Cassazione, ne eccepivano l’inammissibilità per carenza di capacità processuale della società ricorrente, essendosi la stessa cancellata dal registro delle imprese prima del conferimento al legale della procura speciale per il giudizio in Cassazione. Successivamente al deposito del controricorso, veniva depositata una memoria di costituzione da parte dei successori della ricorrente per la prosecuzione del giudizio innanzi alla Suprema Corte.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso osservando che,
1. come chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013) dopo la riforma del diritto societario ( D.Lgs. n. 6 del 2003), "la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti" e determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.");
2. una volta estinta la società, essa perde anche la capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 L. Fall.);
3. pertanto, nel caso in cui in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, con l’estinzione si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.;
4. nel caso in cui dell’avvenuta estinzione non sia stata data notizia nei modi di legge, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
Pertanto, essendosi la società estinta prima dell'avviamento del ricorso per Cassazione e avendo perso la capacità di stare in giudizio, il ricorso avrebbe potuto essere proposto (solo) dai soci - rectius, ex soci - della società estinta;
5. poiché nel caso esaminato il ricorso è stato proposto, apparentemente, dalla società, ovvero da un soggetto inesistente perchè estinto, la suddetta inesistenza si riflette, senza dubbio sulla proposizione del ricorso stesso, anche nel senso, per la sua radicalità, di doversi negare ogni spazio di ratifica agli ex soci, dal momento che il ricorso è stato proposto da un soggetto inesistente, e dunque in modo del tutto privo di effetti giuridici, inclusa la possibilità di godere di ratifica e di conseguenza deve essere dichiarato inammissibile;
6. il legale rappresentante della società estinta, avendo speso la suddetta qualità con riferimento a soggetto non più esistente, deve essere condannato in proprio al pagamento delle spese processuali, avendo conferito il mandato all'avvocato che si è limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione.