Investimento con auto in un cortile privato: le Sezioni Unite decideranno se si può estendere la copertura assicurativa.

Investimento con auto in un cortile privato: le Sezioni Unite decideranno se si può estendere la copertura assicurativa.

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza, molto articolata, n. 33675 del 18 dicembre 2019, ha rinviato alle Sezioni Unite il compito di stabilire se la RCA estenda la copertura anche ai sinistri avvenuti sulle strade private non equiparate a quelle pubbliche.

Venerdi 20 Dicembre 2019

Il caso: A.P. e L.M.i, anche quali genitori e legali rappresentanti di N. e G. P. convenivano in giudizio la compagnia di Assicurazioni. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso di D.P., figlio minore degli attori, morto a causa dell'investimento, ad opera del veicolo, assicurato con la società evocata in lite, di proprietà della zia della vittima, e condotto dal padre di quest'ultima, nonno del deceduto.

Il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non poteva ritenersi esercitabile, atteso che l'incidente era occorso mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o ad essa equiparata per avervi accesso un numero indeterminato di persone.

I congiunti della vittima ricorrono in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 144, cod. ass. private, del d.m. attuativo 10 aprile 2008 m. 86, nonché dell'art. 2054, cod. civ., in quanto interpretati dalla Corte di appello senza tener conto, anche in ottica costituzionalmente orientata, dell'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia all'acquis communautaire” evincibile dalla prima, seconda, terza e quarta direttiva comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Per la Corte il suddetto motivo di ricorso suggerisce una rimessione alle Sezioni Unite; sul punto il Collegio osserva che:

a) la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone;

b) è stato precisato che il numero indeterminato di persone, che hanno un accesso all'area giuridicamente lecito, deve intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l'accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (es. cantiere);

c) la giurisprudenza comunitaria, d'altro canto, in termini suscettibili di essere definiti quale "acte clair", nel ricostruire la portata delle direttive UE, lega l'obbligo assicurativo r.c.a. all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto a prescindere dal tipo accessibilità della strada su cui avvenga;

d) secondo il giudice eurounitario, ai fini dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" contenuta della direttiva qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso;

e) quanto sopra rende ragione della possibilità di rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione della norma regolamentare di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del d.m. 1° aprile 2008 n. 86, nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l'obbligo assicurativo e dunque l'assicurazione potrebbero e in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale;

Il Collegio pone quindi alle Sezioni Unite il seguente quesito: «se l'art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.33675/2019

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