No alla la compensazione delle spese se l'assicurazione non invia un'offerta prima della causa

A cura della Redazione.
No alla la compensazione delle spese se l'assicurazione non invia un'offerta prima della causa
Venerdi 15 Gennaio 2021

Si segnala la sentenza del Tribunale di Pavia del 14 dicembre 2020 il quale, nell'ambito di un procedimento per risarcimento del danno da sinistro stradale, pur in presenza di una soccombenza reciproca, si pronuncia per la condanna alle spese della compagnia di assicurazione che non aveva inviato l'offerta stragiudiziale prima della causa.

Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace Caio e la Compagnia di assicurazioni per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, in particolare per essere stato tamponato da Caio, come da risultanze del modulo C.A.I.

La Compagnia di assicurazione, condannata in primo grado, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese legali: il Giudice di Pace, pur avendo solo in parte accolto la domanda dell'attore, aveva condannato la Compagnia di assicurazione alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nel rigettare le richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante, osserva che.

a) vero è che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, anche quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo;

b) tuttavia, premettendo che il giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, può ritenere di non disporre la compensazione delle spese, esponendo le ragioni della propria decisione, nel caso di specie il Tribunale ritiene, effettivamente, di non disporla: ciò, anzitutto, in quanto l'assicurazione, risultata soccombente sull'an, non risulta avere formulato prima dell'avvio della causa, sia pure solo pro bono pacis, un'offerta, la cui proposizione avrebbe potuto essere giustificata quantomeno alla luce del modesto valore della controversia.

Decisione: In punto di spese: la Compagnia di assicurazione condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a Euro 214.00 per esborsi e, per compenso di difensore ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; alla rifusione in favore dell'appellato dei quattro quinti delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, già in tale frazione in complessivi Euro 1.296.00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione di un quinto.

Allegato:

Tribunale Pavia Sezione 3 Civile Sentenza 14 dicembre 2020

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