Tribunale di Benevento, con la sentenza resa lo scorso 9 dicembre 2020, ribadisce il seguente principio: l’individuazione della tipologia di operazione bancaria necessaria ai fini della determinazione del tasso soglia usurario ex L. 108/1996, va effettuata non sulla base del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti al contratto, ma piuttosto in base alla effettiva natura sostanziale dell’operazione bancaria.
Invero, nell’interpretazione dell’accordo negoziale si deve indagare sulla comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione pattizia, si deve valutare il loro comportamento complessivo e concreto, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Se tali principi sovraintendono all’individuazione degli effetti del contratto tra le parti, a maggior ragione devono trovare applicazione quando assume rilievo l’applicazione di norme inderogabili, costituenti norme di ordine pubblico, quali quelle di cui alla legge 108/1996 sull’usura, che prevedono importanti norme sanzionatorie penali e civili (art. 644 c.p. e art. 1815 comma 2 c.c.).
Avv. Andrea Ravelli
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Tribunale Benevento sentenza 9 dicembre 2020