Concorso di colpa del pedone nell'attraversamento della strada e normativa applicabile.

Concorso di colpa del pedone nell'attraversamento della strada e normativa applicabile.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 278/2021 torna ad occuparsi della problematica connessa alla eventuale responsabilità o concorso di colpa del pedone nell'ipotesi di suo investimento in assenza di strisce pedonal

Lunedi 18 Gennaio 2021

Il caso: R.M. veniva investita dalla vettura condotta da F.R., mentre attraversava un piazzale a piedi; la suddetta citava quindi in giudizio sia il conducente che la compagnia di assicurazione, per ottenere il risarcimento integrale dei danni riportati nell'incidente.

Il Tribunale, anche in accoglimento della difesa di controparte, riteneva un concorso di colpa della ricorrente nella misura del 30% e conseguentemente del rimanente 70% a carico della parte antagonista, condannando quest'ultima al risarcimento dci danni calcolati in conseguenza.

R.M. proponeva appello, sia sul concorso che sulla personalizzazione del danno, ottenendo un parziale accoglimento quanto a quest'ultimo aspetto, ed un rigetto invece relativamente al concorso di colpa propria: per la Corte distrettuale, a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non poteva attraversare il piazzale perché vi ostava il fermo divieto dell'articolo 190 codice della strada.

R.M. ricorre in Cassazione, censurando la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto del fatto che nelle vicinanze non v'erano strisce pedonali e che dunque l'attraversamento del piazzale era avvenuto senza violare le norme del codice della strada che impongono di attraversare sulle strisce.

Per la Cassazione il ricorso va accolto e osserva quanto segue:

a) l'articolo 190 secondo comma, cod. strada, non vieta ai pedoni l'attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, ma chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano "anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma", caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto;

b) non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili;

Decisione: accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 278 2021

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