Anche il pedone che viene investito può concorrere nella causazione del sinistro

Anche il pedone che viene investito può concorrere nella causazione del sinistro

La Cassazione con l'ordinanza n. 2241 del 28 gennaio 2019 torna sulla questione del concorso di colpa del pedone che attraversa al di fuori delle strisce pedonali.

Mercoledi 30 Gennaio 2019

Il caso: la Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. L.T. ed altri, quali coniuge e figli della defunta A.C., e in conseguente parziale riforma della pronunzia di primo grado, rideterminava - nella misura rispettivamente del 60% e del 40% - la concorrente responsabilità della defunta A.C. e di O.S., conducente dell'autovettura che aveva investito la prima.

I congiunti della vittima ricorrono in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione» degli artt. 2054, 1° co. e 1227, 1° co., c.c., in relazione agli artt. 190 e 191 codice della strada, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c; la Corte distrettuale infatti:

a) non avrebbe correttamente valutato la condotta di guida del conducente del veicolo investitore con riferimento «non solo alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli artt. 190 e 191 del codice della strada, pervenendo all'ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%»;

b) avrebbe dovuto affermare la quantomeno prevalente responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice laddove, «indipendentemente dalla velocità del veicolo, la vittima al momento dell'investimento si trovava in prossimità dell' attraversamento pedonale ... segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente»;

c) non avrebbe esaminata la «decisiva e rilevante circostanza» che il conducente l'autovettura investitrice, «solo ove avesse osservato l'obbligo di attenzione previsto dagli artt. 190 e 191 CDS, avrebbe potuto tranquillamente evitare l'investimento».

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, richiama alcuni principi in materia di concorso di colpa ed osserva:

1) il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:

  • a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;

  • b) accertare in concreto la colpa del pedone;

  • c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone;

2) nel caso in esame, il comportamento assunto dalla vittima è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli;

3) il Giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente provveduto al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.2241/2019

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