Chiarimenti del Ministero sul ritiro dei fascicoli di parte di primo grado.

Chiarimenti del Ministero sul ritiro dei fascicoli di parte di primo grado.
Giovedi 31 Gennaio 2019

Capita molto spesso che al termine del giudizio di primo grado, nel procedimento di appello una o entrambe le parti cambino difensore.

Poichè nel giudizio di appello è onere della parte depositare il fascicolo del precedente grado, ci si pone il problema se al ritiro possa o meno procedere il nuovo difensore.

In assenza di una espressa previsione nel codice di procedura civile sul punto, nelle cancellerie degli uffici giudiziari di tutta l’Italia si sono create delle prassi non uniformi. Infatti alcuni uffici dispongono che il fascicolo può essere ritirato solo dall’avvocato costituito nel giudizio o da un suo delegato.

Pertanto, al nuovo legale al fine di poter procedere al ritiro del fascicolo di primo grado le Cancellerie richiedono un’apposita autorizzazione da parte del precedente difensore.

A seguito di vari quesiti e varie segnalazioni giunte al Ministero delle Giustizia, circa l’esistenza del suddetto modus operandi nell’ambito delle cancellerie dei vari uffici giudiziari, il Dipartimento Per Gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – Affari Civili Interni, con una circolare emanata in data 7 gennaio 2019, indirizzata ai Presidenti delle Corti di Appello, non condividendo la prassi segnalata, ha impartito, ai suddetti uffici, delle indicazioni sulle modalità operative da seguire in questi casi, affermando che le cancellerie sono tenute a procedere alla restituzione del fascicolo di primo grado sia alla parte personalmente sia al nuovo legale incaricato nel difenderla nel giudizio di impugnazione, purchè munito di idoneo mandato.

Secondo quanto riportato nella circolare:

1. contrariamente a quanto previsto dall’articolo 77 disp. Att. Cpc e dall’art. 169 c.p.c, i quali disciplinano l’ipotesi di ritiro del fascicolo di parte nei giudizi pendenti, prevedendo che la parte può procedere al ritiro con il deposito di un’istanza al giudice, nessuna disposizione è prevista in merito al ritiro del fascicolo nel caso in cui il giudizio sia definito;

2. quindi deve farsi richiamo a quanto previsto dall’articolo 33 del codice deontologico forense, secondo il quale il difensore al termine del mandato ha l’obbligo di procedere alla restituzione, senza ritardo, degli atti e dei documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, oltre a consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del mandato, a prescindere dell’avvenuto pagamento del compenso professionale del difensore;

3. pertanto,, secondo il Ministero della Giustizia, non vi è ragione di negare alla parte o al nuovo procuratore il diritto di richiedere direttamente alla cancelleria dell’ufficio giudiziario la restituzione del fascicolo di parte depositato nel precedente giudizio ormai definito.

Allegato:

Ministero della Giustizia circolare del 7 gennaio 2019

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