Nessuna condanna alle spese per il contribuente soccombente se l'AE si difende con propri funzionari

Nessuna condanna alle spese per il contribuente soccombente se l'AE si difende con propri funzionari
Venerdi 15 Gennaio 2021

Con l’ordinanza n. 27444/2020, pubblicata il 1 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità o meno, nell’ambito di un giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, della condanna di un contribuente, rimasto soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui quest’ultima si difende avvalendosi di propri funzionari appartenenti all’ufficio legale dell’ente e non con l’Avvocatura dello Stato o di un legale.

IL CASO: Un contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate per la mancata dichiarazione dei canoni relativi a tre contratti di locazione ad uso commerciale che non erano stato mai percepiti.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, limitatamente a sei mensilità in quanto riferiti a canoni non riscossi a seguito della morosità della conduttrice.

Avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello dall’Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale, ritenendo che i canoni di locazione debbano essere sempre dichiarati anche nel caso in cui intervenga una causa di risoluzione del contratto, ha accolto il gravame e condannato il contribuente al pagamento delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate.

La vicenda giungeva così all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dal contribuente il quale deduceva, fra l’altro, l’erroneità della sentenza impugnata per aver la Commissione Tributaria Regionale liquidato le spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, anche se quest’ultima non si era costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o con un legale, ma solo con dei funzionari dell’ufficio legale appositamente delegati.

LA DECISIONE: Il ricorso del contribuente è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione limitatamente al motivo riguardante la condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate con conseguente annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione sulle spese. Gli altri motivi sono stati, invece, ritenuti infondati con conferma di quanto statuito dai giudici di secondo grado.

Gli Ermellini sul punto relativo alla condanna delle spese legali hanno osservato che nessuna somma a titolo di condanna può essere inflitta al contribuente tutte le volte in cui l’Agenzia delle Entrate si difende nei giudizi attraverso l’ausilio dei funzionari del proprio ufficio legale e non con il ministero di un difensore o dell’Avvocatura dello Stato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 27444 2020

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