La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: presupposti per la sua applicabilità

A cura della Redazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: presupposti per la sua applicabilità
Giovedi 14 Gennaio 2021

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 836 del 12 gennaio 2021 decide in merito alla applicabilità o meno della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. all'ipotesi di uso del pass per parcheggio invalidi intestato alla madre dell'imputato e interamente contraffatto ed idoneo ad ingannare la pubblica fede.

Il caso: la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, riduceva la pena inflitta a M.M. a mesi tre di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 489 cod. pen. al medesimo ascritto per avere fatto uso del pass per parcheggio invalidi intestato alla madre, interamente contraffatto ed idoneo ad ingannare la pubblica fede.

L'imputato ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, la violazione di legge e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza per quanto riguarda la mancata applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen .

Per la Corte il ricorso è inammissibile e i motivi addotti infondati, osservando che:

a) la sentenza impugnata ha dato conto dei motivi per i quali non ha ritenuto di ravvisare nel caso in esame la fattispecie della particolare tenuità del fatto, ritenendo, in particolare, non qualificabile come di particolare tenuità l'utilizzo illecito di un documento abilitante al parcheggio nelle zone riservate agli invalidi, per la limitazione che reca ai soggetti legittimamente titolari del diritto all'utilizzo di tali aree;

b) ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.836 2021

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